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Sezione
II
DISPOSIZIONI
IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Art.
61.
Esercizio
dei diritti della persona offesa
1.
In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio
colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto e' commesso con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia
professionale, il pubblico ministero ne da' immediata notizia
all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai
fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di
regresso.
2.
Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle
vittime di infortuni sul lavoro hanno facolta' di esercitare i diritti
e le facolta' della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del
codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale. |