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Capo
III
Sorveglianza
sanitaria
Art.
279.
Prevenzione
e controllo
1.
Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità
i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41. [ nota
1 ]
2.
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta
misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche
per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di
protezione, fra le quali:
a)
la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che
non sono gia' immuni all'agente biologico presente nella lavorazione,
da somministrare a cura del medico competente;
b)
l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure
dell'articolo 42.
3.
Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori
esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia
imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il
datore di lavoro.
4.
A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro
effettua una nuova valutazione del rischio in conformita' all'articolo
271.
5.
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul
controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessita' di
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita'
che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici
individuati nell'allegato XLVI nonche' sui vantaggi ed inconvenienti
della vaccinazione e della non vaccinazione. |