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TITOLO
XI
PROTEZIONE
DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
Capo
I
Disposizioni
generali
Art.
287.
Campo
di applicazione
1.
Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di
atmosfere esplosive come definite all'articolo 288.
2.
Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove e'
presente un'area con atmosfere esplosive, oppure e' prevedibile, sulla
base di indagini geologiche, che tale area si possa formare
nell'ambiente.
3.
Il presente titolo non si applica:
a)
alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti,
nel corso di esse;
b)
all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
c)
alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al
trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
d)
alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 624;
e)
all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e
aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi
internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle
sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo al
trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili
interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale
(ICAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonche' la
normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente
titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva. |