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Art.
294.
Documento
sulla protezione contro le esplosioni
1.
Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di
lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento,
denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».
2.
Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
a)
che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b)
che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del
presente titolo;
c)
quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui
all'allegato XLIX;
d)
quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui
all'allegato L;
e)
che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di
allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo
nel debito conto la sicurezza;
f)
che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per
l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
3.
Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio
del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le
attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche,
ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4.
Il documento di cui al comma 1 e' parte integrante del documento di
valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1. |