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TITOLO
XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.
304.
Abrogazioni
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e
dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo sono abrogati:
a)
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il
decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta
eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
b)
l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
c)
gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
d)
ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia
disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo
stesso.
d-bis)
la lettera c) del terzo comma dell'articolo 3, della legge 22 luglio
1961, n. 628; [ nota
1 ]
d-ter)
gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1956, n. 320; d-quater:
il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. [
nota 2 ]
d-quater:
il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. [
nota 3 ]
1-bis.
Le funzioni attribuite all'ispettorato medico centrale dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, sono
svolte dalla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, individuata in
sede regolamentare nell'ambito del complessivo processo di
riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione dell'articolo
74 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
[ nota
4 ]
2.
Con uno o piu' decreti integrativi attuativi della delega prevista
dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si
provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto
con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a
norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.
3.
Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove
disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali
rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente
decreto legislativo. |