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AVVISO IMPORTANTE

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 101 del 30 aprile 2008) Testo coordinato con le modifiche apportata da >> 

Temi - Decrete legislativo 9 aprile 2008, n. 81

  

Libri e Manuali "Testo Unico Sicurezza sul lavoro"

TITOLO II

LUOGHI DI LAVORO

-

Capo I

Disposizioni generali

-

Art. 62

Art. 63

Art. 64

Art. 65

Art. 66

Art. 67

-

Capo II

Sanzioni

-

Art. 68

 

Titolo II 

LUOGHI DI LAVORO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 62. 

Definizioni 

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. [ nota 1 ]

2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: 

a) ai mezzi di trasporto; 

b) ai cantieri temporanei o mobili; 

c) alle industrie estrattive; 

d) ai pescherecci;

d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un 'azienda agricola o forestale. [ nota 2 ]

< articolo precedente - articolo successivo>

NOTE ALL'ARTICOLO CURATE DA SICUREZZA E AMBIENTE

Nota 1 - Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 38 del D.lgs. 3 agosto, n. 106. Il testo sostituito era:

«1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai fini dell'applicazione del presente titolo, si intendono per luoghi di lavoro: 

a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unita' produttiva, nonche' ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unita' produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro; 

b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.»

Nota 2 - La lettera d-bis) del comma 2 è stata inserita dall'art. 38 del D.lgs. 3 agosto, n. 106.

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EDITORE: Ipsoa Indicitalia

La collana TESTO UNICO SICUREZZA DEL LAVORO commenta in modo sistematico tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cd. TU Sicurezza).
Destinatari della collana sono tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nella prevenzione dei rischi riguardanti la salute e la sicurezza del lavoro, in particolare, i RSPP, i dirigenti, i medici competenti, i RLS, i direttori risorse umane, gli analisti di organizzazione, i responsabili delle relazioni sindacali.

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