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Titolo
III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Capo
I
Uso delle attrezzature di lavoro
Art.
69.
Definizioni
1.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende
per:
a)
attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o
impianto, inteso come il complesso di
macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un
processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
[ nota 1 ]
b)
uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa
connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o
fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo
smontaggio;
c)
zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimita' di
una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore
costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
d)
lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in
parte in una zona pericolosa;
e)
operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di
lavoro. |