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TITOLO
VI
MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI
Capo
I
Disposizioni
generali
Art.
167.
Campo
di applicazione
1.
Le norme del presente titolo si applicano alle attivita' lavorative di
movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori
rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare
dorso-lombari.
2.
Ai fini del presente titolo, s'intendono:
a)
movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di
sostegno di un carico ad opera di uno o piu' lavoratori, comprese le
azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un
carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle
condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;
b)
patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture
osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari. |