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TITOLO
VII
ATTREZZATURE
MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Capo
I
Disposizioni
generali
Art.
172.
Campo
di applicazione
1.
Le norme del presente titolo si applicano alle attivita' lavorative
che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le
norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
a)
ai posti di guida di veicoli o macchine;
b)
ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c)
ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione
da parte del pubblico;
d)
alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le
attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei
dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
e)
alle macchine di videoscrittura senza schermo separato. |