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Art.
176.
Sorveglianza
sanitaria
1.
I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41, con particolare riferimento:
a)
ai rischi per la vista e per gli occhi;
b)
ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
2.
Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i
lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma 6.
3.
Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa
stabilita dal medico competente, la periodicita' delle visite di
controllo e' biennale per i lavoratori classificati come idonei con
prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno di eta'; quinquennale negli altri casi.
4.
Per i casi di inidoneita' temporanea il medico competente stabilisce
il termine per la successiva visita di idoneita'.
5.
Il lavoratore e' sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui
al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalita' previste all'articolo
41, comma 2, lettera c).
6.
Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi
speciali di correzione visiva, in funzione dell'attivita' svolta,
quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la
necessita' e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di
correzione. |