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TITOLO
VIII
AGENTI
FISICI
Capo
I
Disposizioni
generali
Art.
180.
Definizioni
e campo di applicazione
1.
Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si
intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni
meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di
origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che
possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2.
Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attivita'
comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle
comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per
quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il
capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche
artificiali si applica il capo V.
3.
La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e'
disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
e sue successive modificazioni. |
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Collana
Testo
Unico Sicurezza del lavoro
EDITORE:
Ipsoa Indicitalia
La
collana TESTO UNICO SICUREZZA DEL
LAVORO commenta in
modo sistematico tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 (cd. TU Sicurezza).
Destinatari della collana sono tutti coloro che a vario titolo sono
coinvolti nella prevenzione dei rischi riguardanti la salute e la
sicurezza del lavoro, in particolare, i RSPP, i dirigenti, i
medici competenti, i RLS, i direttori risorse umane, gli analisti
di organizzazione, i responsabili delle relazioni sindacali. |
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