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Art.
192.
Misure
di prevenzione e protezione
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro
elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti
misure:
a)
adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore;
b)
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da
svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualita'
di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi
ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto e' di
limitare l'esposizione al rumore;
c)
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d)
adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle
attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro
esposizione al rumore;
e)
adozione di misure tecniche per il contenimento:
1)
del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2)
del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
f)
opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g)
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione della durata e dell'intensita'
dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
2.
Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190
risulta che i valori sussperiori di azione sono superati, il datore di
lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e
organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in
particolare le misure di cui al comma 1. [ nota
1 ]
3.
I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un
rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da
appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle
stesse e' limitato, ove cio' sia tecnicamente possibile e giustificato
dal rischio di esposizione.
4.
Nel caso in cui, data la natura dell'attivita', il lavoratore benefici
dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di
lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile
con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. |