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AVVISO IMPORTANTE

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 101 del 30 aprile 2008) Testo coordinato con le modifiche apportata da >> 

Temi - Decrete legislativo 9 aprile 2008, n. 81

  

Libri e Manuali "Testo Unico Sicurezza sul lavoro"

TITOLO VIII 

AGENTI FISICI

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Capo I

Disposizioni generali

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Art. 180

Art. 181

Art. 182

Art. 183

Art. 184

Art. 185

Art. 186

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Capo II 

Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

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Art. 187

Art. 188

Art. 189

Art. 190

Art. 191

Art. 192

Art. 193

Art. 194

Art. 195

Art. 196

Art. 197

Art. 198

-

Capo III

Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni

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Art. 199

Art. 200

Art. 201

Art. 202

Art. 203

Art. 204

Art. 205

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Capo IV 

Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici 

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Art. 206

Art. 207

Art. 208

Art. 209

Art. 210

Art. 211

Art. 212

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Capo V

Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali 

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Art. 213

Art. 214

Art. 215

Art. 216

Art. 217

Art. 218

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Capo VI 

Sanzioni 

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Art. 219

Art. 220

 

Art. 192. 

Misure di prevenzione e protezione 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure: 

a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; 

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualita' di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto e' di limitare l'esposizione al rumore; 

c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; 

d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore; 

e) adozione di misure tecniche per il contenimento: 

1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 

2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; 

f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; 

g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 

2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori sussperiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1. [ nota 1 ]

3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse e' limitato, ove cio' sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. 

4. Nel caso in cui, data la natura dell'attivita', il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

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NOTE ALL'ARTICOLO CURATE DA SICUREZZA E AMBIENTE

Nota 1 - Il comma 2 č stato cosė modificato dall'art. 98 del D.lgs. 3 agosto, n. 106.

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EDITORE: Ipsoa Indicitalia

La collana TESTO UNICO SICUREZZA DEL LAVORO commenta in modo sistematico tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cd. TU Sicurezza).
Destinatari della collana sono tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nella prevenzione dei rischi riguardanti la salute e la sicurezza del lavoro, in particolare, i RSPP, i dirigenti, i medici competenti, i RLS, i direttori risorse umane, gli analisti di organizzazione, i responsabili delle relazioni sindacali.

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