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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 febbraio 2009 - Aggiornamento dell'appendice 1 al decreto 22 luglio 1991, e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 57 del 10 marzo 2009)

IL COMANDANTE GENERALE

del Corpo delle capitanerie di porto 

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; 

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare il Capo V relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; 

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1991, e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi; 

Considerata la necessita' di aggiornare l'elenco dei materiali compresi nell'Appendice 1 al succitato decreto; 

Decreta: 

Articolo unico 

1. Il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi, e' cosi' modificato: 

a) in Appendice 1 sono inserite le seguenti schede: 

1) dopo la scheda carburo di silicio e' inserita la scheda riportata in allegato 1 al presente decreto; 

2) dopo la scheda polvere della lavorazione dell'acciaio inossidabile e' inserita la scheda riportata in allegato 2 al presente decreto; 

b) in Appendice 8, sono inserite le seguenti tabelle: 

1) dopo la voce carburo di silicio e' inserita la seguente tabella: 

CARRUBE FRANTUMATE                                      | B                        

2) dopo la voce polvere della lavorazione dell'acciaio inossidabile e' inserita la seguente tabella:  

POLVERINO D'ALTOFORNO                                   | A 

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

Roma, 16 febbraio 2009 

Il Comandante generale: Pollastrini

Allegato (pdf 132,86KB)

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