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ALLEGATO I
(previsto dall'art. 3, comma 3, lettera a))
Requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla
progettazione e alla costruzione delle macchine
PRINCIPI
GENERALI
1.
Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire
che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i
requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la
macchina. La macchina deve inoltre essere progettata e costruita
tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi.
Con il
processo iterativo della valutazione dei rischi e della riduzione dei
rischi di cui sopra, il fabbricante o il suo mandatario:
- stabilisce
i limiti della macchina, il che comprende l'uso previsto e l'uso
scorretto ragionevolmente prevedibile, -
individua i pericoli cui puo'
dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano, -
stima i rischi, tenendo conto della gravita' dell'eventuale lesione o
danno alla salute e della probabilita' che si verifichi,
- valuta i
rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio
conformemente all'obiettivo del presente decreto legislativo,
-
elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano, applicando le
misure di protezione nell'ordine indicato nel punto 1.1.2, lettera b).
2. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute si applicano soltanto se esiste il pericolo
corrispondente per la macchina in questione, allorche' viene
utilizzata nelle condizioni previste dal fabbricante, o dal suo
mandatario, o nelle condizioni anormali prevedibili. Il principio di
integrazione della sicurezza di cui al punto 1.1.2 e gli obblighi
relativi alla marcatura e alle istruzioni di cui ai punti 1.7.3 e
1.7.4 si applicano comunque.
3. I requisiti essenziali di sicurezza e
di tutela della salute elencati nel presente allegato sono
inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato dell'arte, gli
obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In tal caso
la macchina deve, per quanto possibile, essere progettata e costruita
per tendere verso questi obiettivi.
4. Il presente allegato si
articola in varie parti. La prima ha una portata generale ed e'
applicabile a tutti i tipi di macchine. Le altre parti si riferiscono
a taluni tipi di pericoli piu' specifici. Tuttavia e' indispensabile
esaminare il presente allegato in tutte le sue parti, al fine di
essere certi di soddisfare tutti i requisiti essenziali pertinenti.
Nel progettare la macchina, conformemente al punto 1 dei presenti
principi generali, si tiene conto dei requisiti esposti nella parte
generale e di quelli elencati in una o piu' delle altre parti in
funzione dei risultati della valutazione dei rischi.
1. REQUISITI
ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE
1.1. CONSIDERAZIONI
GENERALI
1.1.1. Definizioni
Ai fini del presente allegato si intende
per:
a) "pericolo", una potenziale fonte di lesione o danno
alla salute;
b) "zona pericolosa", qualsiasi zona
all'interno e/o in prossimita' di una macchina in cui la presenza di
una persona costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di
detta persona;
c) "persona esposta", qualsiasi persona che
si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
d)
"operatore", la o le persone incaricate di installare, di
far funzionare, di regolare, di pulire, di riparare e di spostare una
macchina o di eseguirne la manutenzione;
e) "rischio",
combinazione della probabilita' e della gravita' di una lesione o di
un danno per la salute che possano insorgere in una situazione
pericolosa;
f) "riparo", elemento della macchina utilizzato
specificamente per garantire la protezione tramite una barriera
materiale;
g) "dispositivo di protezione", dispositivo
(diverso da un riparo) che riduce il rischio, da solo o associato ad
un riparo;
h) "uso previsto", l'uso della macchina
conformemente alle informazioni fornite nelle istruzioni per l'uso;
i)
"uso scorretto ragionevolmente prevedibile", l'uso della
macchina in un modo diverso da quello indicato nelle istruzioni per
l'uso, ma che puo' derivare dal comportamento umano facilmente
prevedibile.
1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza
a) Per
progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a
funzionare, ad essere azionate, ad essere regolate e a subire la
manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone,
se effettuate nelle condizioni previste tenendo anche conto dell'uso
scorretto ragionevolmente prevedibile. Le misure adottate devono avere
lo scopo di eliminare ogni rischio durante l'esistenza prevedibile
della macchina, comprese le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio,
smantellamento (messa fuori servizio) e rottamazione.
b) Per la scelta
delle soluzioni piu' opportune il fabbricante o il suo mandatario deve
applicare i seguenti principi, nell'ordine indicato: - eliminare o
ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della
sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina), -
adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi
che non possono essere eliminati, - informare gli utilizzatori dei
rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di
protezione adottate, indicare se e' richiesta una formazione
particolare e segnalare se e' necessario prevedere un dispositivo di
protezione individuale.
c) In sede di progettazione e di costruzione
della macchina, nonche' all'atto della redazione delle istruzioni il
fabbricante, o il suo mandatario, deve prendere in considerazione non
solo l'uso previsto della macchina, ma anche l'uso scorretto
ragionevolmente prevedibile. La macchina deve essere progettata e
costruita in modo da evitare che sia utilizzata in modo anormale, se
cio' puo' comportare un rischio. Negli altri casi le istruzioni devono
richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sulle controindicazioni
nell'uso della macchina che potrebbero, in base all'esperienza,
presentarsi.
d) La macchina deve essere progettata e costruita tenendo
conto delle limitazioni imposte all'operatore dall'uso necessario o
prevedibile delle attrezzature di protezione individuale.
e) La
macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli
accessori speciali essenziali per poterla regolare, eseguirne la
manutenzione e utilizzarla in condizioni di sicurezza.
1.1.3.
Materiali e prodotti
I materiali utilizzati per la costruzione della
macchina o i prodotti utilizzati od originati durante la sua
utilizzazione non devono presentare rischi per la sicurezza e la
salute delle persone. In particolare, se vengono usati dei fluidi, la
macchina deve essere progettata e costruita in modo da prevenire
rischi dovuti al riempimento, all'utilizzazione, al recupero e
all'evacuazione.
1.1.4. Illuminazione
La macchina deve essere fornita
di un'illuminazione incorporata adeguata alle operazioni laddove,
malgrado un'illuminazione ambiente avente un valore normale, la
mancanza di tale dispositivo potrebbe determinare rischi.
La macchina
deve essere progettata e costruita in modo che non vi siano zone
d'ombra che possano causare disturbo, ne' fastidiosi abbagliamenti,
ne' effetti stroboscopici pericolosi sugli elementi mobili dovuti
all'illuminazione.
Gli organi interni che devono essere ispezionati e
regolati frequentemente devono essere muniti di opportuni dispositivi
di illuminazione; lo stesso dicasi per le zone di manutenzione.
1.1.5.
Progettazione della macchina ai fini della movimentazione
La macchina,
o ciascuno dei suoi diversi elementi, deve:
- poter essere movimentata
e trasportata in modo sicuro,
- essere imballata o progettata per
essere immagazzinata in modo sicuro e senza deterioramenti.
Durante il
trasporto della macchina e/o dei suoi elementi, non devono potersi
verificare spostamenti intempestivi ne' pericoli dovuti all'instabilita'
se la macchina e/o i suoi elementi sono sottoposti a movimentazione
secondo le istruzioni.
Se la massa, le dimensioni o la forma della
macchina o dei suoi vari elementi non ne consentono lo spostamento a
mano, la macchina o ciascuno dei suoi vari elementi deve essere:
-
munita di accessori che consentano di afferrarla con un mezzo di
sollevamento, oppure - progettata in modo da consentire il fissaggio
di detti accessori, oppure
- di forma tale che i normali mezzi di
sollevamento possano adattarvisi facilmente.
Se la macchina o uno dei
suoi elementi deve essere spostato a mano, deve essere:
- facilmente
spostabile, oppure
- munito di dispositivi di presa che ne consentano
la movimentazione in modo sicuro.
Sono necessarie disposizioni
speciali per il trasporto di utensili e/o di parti di macchine, anche
leggeri, potenzialmente pericolosi.
1.1.6. Ergonomia
Nelle condizioni
d'uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio,
la fatica e le tensioni psichiche e fisiche (stress) dell'operatore,
tenuto conto dei principi seguenti dell'ergonomia:
- tener conto della
variabilita' delle dimensioni fisiche, della forza e della resistenza
dell'operatore,
- offrire lo spazio necessario per i movimenti delle
parti del corpo dell'operatore,
- evitare un ritmo di lavoro
condizionato dalla macchina,
- evitare un controllo che richiede una
concentrazione prolungata,
- adattare l'interfaccia uomo/macchina alle
caratteristiche prevedibili dell'operatore.
1.1.7. Posti di lavoro
Il
posto di lavoro deve essere progettato e costruito in modo da evitare
ogni rischio derivante dai gas di scarico e/o dalla mancanza di
ossigeno.
Se la macchina e' destinata ad essere utilizzata in un
ambiente pericoloso che presenta rischi per la salute e la sicurezza
dell'operatore o se la macchina stessa genera un ambiente pericoloso,
devono essere previsti i mezzi adeguati ad assicurare che l'operatore
lavori in buone condizioni e sia protetto da ogni pericolo
prevedibile.
Se del caso, il posto di lavoro deve essere dotato di una
cabina adeguata, progettata, costruita e/o attrezzata in modo da
soddisfare i suddetti requisiti. L'uscita deve consentire un rapido
abbandono della macchina. Si deve inoltre, se del caso, prevedere
un'uscita di sicurezza in una direzione diversa dall'uscita normale.
1.1.8. Sedili
Ove appropriato e se le condizioni di lavoro lo
consentono, nel posto di lavoro integrato alla macchina deve essere
prevista l'installazione di sedili.
Se l'operatore e' destinato a
lavorare seduto e il posto e' parte integrante della macchina, il
sedile deve essere fornito unitamente a quest'ultima.
Il sedile
dell'operatore deve renderlo capace di mantenere una posizione
stabile. Inoltre il sedile e la sua distanza dai dispositivi di
comando devono potersi adattare all'operatore.
Se la macchina e'
sottoposta a vibrazioni, il sedile deve essere progettato e costruito
in modo da ridurre al livello piu' basso ragionevolmente possibile le
vibrazioni trasmesse all'operatore. Il sedile deve essere ancorato in
modo da resistere a tutte le sollecitazioni che puo' subire. Se sotto
i piedi dell'operatore non esiste alcun piano di appoggio, egli dovra'
disporre di un poggiapiedi antisdrucciolo.
1.2. SISTEMI DI COMANDO
1.2.1. Sicurezza ed affidabilita' dei sistemi di comando
I sistemi di
comando devono essere progettati e costruiti in modo da evitare
l'insorgere di situazioni pericolose. In ogni caso essi devono essere
progettati e costruiti in modo tale che:
- resistano alle previste
sollecitazioni di servizio e agli influssi esterni,
- un'avaria
nell'hardware o nel software del sistema di comando non crei
situazioni pericolose,
- errori della logica del sistema di comando
non creino situazioni pericolose,
- errori umani ragionevolmente
prevedibili nelle manovre non creino situazioni pericolose.
Particolare attenzione richiede quanto segue: - la macchina non deve
avviarsi in modo inatteso,
- i parametri della macchina non devono
cambiare in modo incontrollato, quando tale cambiamento puo' portare a
situazioni pericolose,
- non deve essere impedito l'arresto della
macchina, se l'ordine di arresto e' gia' stato dato,
- nessun elemento
mobile della macchina o pezzo trattenuto dalla macchina deve cadere o
essere espulso,
- l'arresto manuale o automatico degli elementi mobili
di qualsiasi tipo non deve essere impedito,
- i dispositivi di
protezione devono rimanere pienamente efficaci o dare un comando di
arresto,
- le parti del sistema di controllo legate alla sicurezza si
devono applicare in modo coerente all'interezza di un insieme di
macchine e/o di quasi macchine.
In caso di comando senza cavo deve
essere attivato un arresto automatico quando non si ricevono i segnali
di comando corretti, anche quando si interrompe la comunicazione.
1.2.2. Dispositivi di comando
I dispositivi di comando devono essere:
- chiaramente visibili e individuabili utilizzando, se del caso,
pittogrammi,
- disposti in modo da garantire una manovra sicura,
univoca e rapida,
- progettati in modo tale che il movimento del
dispositivo del comando sia coerente con l'azione del comando,
-
situati fuori delle zone pericolose tranne il caso, all'occorrenza, di
taluni dispositivi di comando, come un arresto di emergenza o una
pulsantiera pensile,
- sistemati in modo che la loro manovra non causi
rischi supplementari,
- progettati o protetti in modo che l'azione
comandata, se comporta un pericolo, possa avvenire soltanto in seguito
ad un'azione deliberata,
- fabbricati in modo da resistere alle
sollecitazioni prevedibili. Particolare attenzione sara' data ai
dispositivi di arresto di emergenza che possono essere soggetti a
grosse sollecitazioni.
Se un dispositivo di comando e' progettato e
costruito per consentire varie azioni differenti, vale a dire se la
sua azione non e' univoca, l'azione comandata deve essere chiaramente
indicata e, all'occorrenza, confermata.
La posizione e la corsa dei
dispositivi di comando, nonche' lo sforzo richiesto devono essere
compatibili con l'azione comandata, tenendo conto dei principi
ergonomici. La macchina deve essere munita di indicatori necessari per
un funzionamento sicuro. Dal posto di comando l'operatore deve poter
leggere i suddetti indicatori.
Da ogni posto di comando l'operatore
deve poter essere in grado di assicurarsi dell'assenza di persone
nelle zone pericolose oppure il sistema di comando deve essere
progettato e costruito in modo che l'avviamento sia impedito fintanto
che qualsiasi persona si trova nella zona pericolosa.
Qualora nessuna
di tali possibilita' sia applicabile, prima dell'avviamento della
macchina deve essere emesso un segnale di avvertimento sonoro e/o
visivo. La persona esposta deve avere il tempo di abbandonare la zona
pericolosa o impedire l'avviamento della macchina.
Se necessario,
vanno previsti mezzi per assicurarsi che la macchina possa essere
comandata solo dai posti di comando situati in una o piu' zone o posti
prestabiliti.
Quando vi sono piu' posti di comando, il sistema di
comando deve essere progettato in modo che l'impiego di uno di essi
renda impossibile l'uso degli altri, ad eccezione dei comandi di
arresto e degli arresti di emergenza. Quando la macchina e' munita di
piu' posti di manovra, ognuno di essi deve disporre di tutti i
dispositivi di comando necessari, senza ostacolare ne' mettere in
situazione pericolosa mutuamente gli operatori.
1.2.3. Avviamento
L'avviamento di una macchina deve essere possibile soltanto tramite
un'azione volontaria su un dispositivo di comando previsto a tal fine.
Lo stesso dicasi:
- per la rimessa in marcia dopo un arresto,
indipendentemente dall'origine,
- per l'effettuazione di una modifica
rilevante delle condizioni di funzionamento.
Tuttavia, purche' cio'
non generi situazioni pericolose, la rimessa in marcia o la modifica
delle condizioni di funzionamento puo' essere effettuata tramite
un'azione volontaria su un dispositivo diverso dal dispositivo di
comando previsto a tal fine.
Per le macchine a funzionamento
automatico, l'avviamento della macchina, la rimessa in marcia dopo un
arresto o la modifica delle condizioni di funzionamento possono essere
effettuati senza intervento esterno, se cio' non produce situazioni
pericolose.
Quando la macchina e' munita di vari dispositivi di
comando dell'avviamento e gli operatori possono pertanto mettersi
mutuamente in pericolo, devono essere installati dispositivi
supplementari per eliminare tali rischi. Se per ragioni di sicurezza
l'avviamento e/o l'arresto devono essere effettuati in una sequenza
specifica, opportuni dispositivi devono garantire che queste
operazioni siano eseguite nell'ordine corretto.
1.2.4. Arresto
1.2.4.1. Arresto normale
La macchina deve essere munita di un
dispositivo di comando che consenta l'arresto generale in condizioni
di sicurezza.
Ogni posto di lavoro deve essere munito di un
dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei
pericoli esistenti, tutte le funzioni della macchina o unicamente una
di esse, in modo che la macchina sia portata in condizioni di
sicurezza.
Il comando di arresto della macchina deve essere
prioritario rispetto ai comandi di avviamento.
Ottenuto l'arresto
della macchina o delle sue funzioni pericolose, si deve interrompere
l'alimentazione dei relativi azionatori. 1.2.4.2. Arresto operativo
Se, per motivi operativi, e' necessario un comando di arresto che non
interrompe l'alimentazione degli azionatori, la condizione di arresto
deve essere monitorata e mantenuta.
1.2.4.3. Arresto di emergenza
La
macchina deve essere munita di uno o piu' dispositivi di arresto di
emergenza, che consentano di evitare situazioni di pericolo che
rischino di prodursi nell'imminenza o che si stiano producendo.
Sono
escluse da quest'obbligo:
- le macchine per le quali il dispositivo di
arresto di emergenza non puo' ridurre il rischio, perche' non riduce
il tempo per ottenere l'arresto normale oppure perche' non permette di
prendere le misure specifiche che il rischio richiede,
- le macchine
portatili tenute e/o condotte a mano.
Il dispositivo deve:
-
comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben
visibili e rapidamente accessibili,
- provocare l'arresto del processo
pericoloso nel tempo piu' breve possibile, senza creare rischi
supplementari,
- quando necessario avviare, o permettere di avviare,
alcuni movimenti di salvaguardia.
Quando si smette di azionare il
dispositivo di arresto di emergenza dopo un ordine di arresto, detto
ordine deve essere mantenuto da un blocco del dispositivo di arresto
di emergenza, sino al suo sblocco; non deve essere possibile ottenere
il blocco del dispositivo senza che quest'ultimo generi un ordine di
arresto; lo sblocco del dispositivo deve essere possibile soltanto con
una apposita manovra e non deve riavviare la macchina, ma soltanto
autorizzarne la rimessa in funzione.
La funzione di arresto di
emergenza deve essere sempre disponibile e operativa a prescindere
dalla modalita' di funzionamento.
I dispositivi di arresto di
emergenza devono offrire soluzioni di riserva ad altre misure di
protezione e non sostituirsi ad esse.
1.2.4.4. Assemblaggi di macchine
Nel caso di macchine o di elementi di macchine progettati per lavorare
assemblati, le macchine devono essere progettate e costruite in modo
tale che i comandi di arresto, compresi i dispositivi di arresto di
emergenza, possano bloccare non soltanto le macchine stesse ma anche
tutte le attrezzature collegate, qualora il loro mantenimento in
funzione possa costituire un pericolo.
1.2.5. Selezione del modo di
comando o di funzionamento
Il modo di comando o di funzionamento
selezionato deve avere la priorita' su tutti gli altri modi di comando
o di funzionamento, salvo l'arresto di emergenza. Se la macchina e'
stata progettata e costruita per consentire diversi modi di comando o
di funzionamento che necessitano di misure di protezione e/o di
procedure di lavoro diverse, essa deve essere munita di un selettore
di modo di comando o di funzionamento che possa essere bloccato in
ogni posizione. A ciascuna posizione del selettore, che deve essere
chiaramente individuabile, deve corrispondere un solo modo di comando
o di funzionamento.
Il selettore puo' essere sostituito da altri mezzi
di selezione che limitino l'utilizzo di talune funzioni della macchina
a talune categorie di operatori.
Se per alcune operazioni la macchina
deve poter funzionare con un riparo spostato o rimosso e/o con il
dispositivo di protezione neutralizzato, il selettore del modo di
comando o di funzionamento deve simultaneamente:
- escludere tutti gli
altri modi di comando o di funzionamento,
- autorizzare l'attivazione
delle funzioni pericolose soltanto mediante dispositivi di comando che
necessitano di un'azione continuata,
- autorizzare l'attivazione delle
funzioni pericolose soltanto in condizioni di minor rischio, evitando
i pericoli derivanti dal succedersi delle sequenze,
- impedire
qualsiasi attivazione delle funzioni pericolose mediante un'azione
volontaria o involontaria sui sensori della macchina.
Se queste
quattro condizioni non possono essere soddisfatte simultaneamente, il
selettore del modo di comando o di funzionamento deve attivare altre
misure di protezione progettate e costruite per garantire una zona di
intervento sicura.
Inoltre, al posto di manovra l'operatore deve avere
la padronanza del funzionamento degli elementi sui quali agisce.
1.2.6. Guasto del circuito di alimentazione di energia
L'interruzione,
il ripristino dopo un'interruzione o la variazione, di qualsiasi tipo,
dell'alimentazione di energia della macchina non deve creare
situazioni pericolose.
Particolare attenzione richiede quanto segue:
-
la macchina non deve avviarsi in modo inatteso,
- i parametri della
macchina non devono cambiare in modo incontrollato, quando tale
cambiamento puo' portare a situazioni pericolose,
- non deve essere
impedito l'arresto della macchina, se l'ordine di arresto e' gia'
stato dato,
- nessun elemento mobile della macchina o pezzo trattenuto
dalla macchina deve cadere o essere espulso,
- l'arresto manuale o
automatico degli elementi mobili di qualsiasi tipo non deve essere
impedito,
- i dispositivi di protezione devono rimanere pienamente
efficaci o dare un comando di arresto.
1.3. MISURE DI PROTEZIONE
CONTRO I PERICOLI MECCANICI
1.3.1. Rischio di perdita di stabilita'
La
macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve avere una stabilita'
tale da evitare il rovesciamento, la caduta o gli spostamenti non
comandati durante il trasporto, il montaggio, lo smontaggio e tutte le
altre azioni che interessano la macchina.
Se la forma stessa della
macchina o la sua installazione prevista non garantiscono sufficiente
stabilita', devono essere previsti ed indicati nelle istruzioni
appositi mezzi di fissaggio.
1.3.2. Rischio di rottura durante il
funzionamento
Gli elementi della macchina, nonche' i loro organi di
collegamento, devono resistere agli sforzi cui devono essere
sottoposti durante l'utilizzazione.
I materiali utilizzati devono
presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate
all'ambiente di utilizzazione, previsto dal fabbricante o dal suo
mandatario, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di fatica,
invecchiamento, corrosione e abrasione.
Nelle istruzioni devono essere
indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni
necessarie per motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove
appropriato gli elementi soggetti ad usura, nonche' i criteri di
sostituzione.
Se nonostante le precauzioni prese sussistono rischi di
disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione devono essere
montati, disposti e/o protetti in modo che i loro eventuali frammenti
vengano trattenuti evitando situazioni pericolose.
Le tubazioni rigide
o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione,
devono poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne previste
e devono essere solidamente fissate e/o protette affinche', in caso di
rottura, esse non presentino rischi.
In caso di alimentazione
automatica del materiale da lavorare verso l'utensile, devono essere
soddisfatte le seguenti condizioni per evitare rischi per le persone:
- al momento del contatto utensili/pezzo, l'utensile deve aver
raggiunto le sue normali condizioni di lavoro,
- al momento
dell'avviamento e/o dell'arresto dell'utensile (volontario o
accidentale), il movimento di alimentazione e il movimento
dell'utensile debbono essere coordinati.
1.3.3. Rischi dovuti alla
caduta o alla proiezione di oggetti
Devono essere prese precauzioni
per evitare i rischi derivanti dalla caduta o dalla proiezione di
oggetti.
1.3.4. Rischi dovuti a superfici, spigoli od angoli
Gli
elementi accessibili della macchina devono essere privi, entro i
limiti consentiti dalle loro funzioni, di angoli acuti e di spigoli
vivi, nonche' di superfici rugose che possono causare lesioni.
1.3.5.
Rischi dovuti alle macchine combinate
Quando la macchina e' prevista
per poter eseguire diversi tipi di operazioni con ripresa manuale del
pezzo fra ogni operazione (macchina combinata), essa deve essere
progettata e costruita in modo che ciascun elemento possa essere
utilizzato separatamente senza che gli altri elementi costituiscano un
rischio per le persone esposte.
A tal fine gli elementi che non siano
protetti devono poter essere messi in moto o arrestati
individualmente.
1.3.6. Rischi connessi alle variazioni delle
condizioni di funzionamento
Quando la macchina e' progettata per
effettuare operazioni in condizioni di impiego diverse, deve essere
progettata e costruita in modo che la scelta e la regolazione di tali
condizioni possano essere effettuate in modo sicuro e affidabile.
1.3.7. Rischi dovuti agli elementi mobili
Gli elementi mobili della
macchina devono essere progettati e costruiti per evitare i rischi di
contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi
persistono, essere muniti di ripari o dispositivi di protezione.
Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un
bloccaggio improvviso degli elementi mobili di lavoro.
Nei casi in
cui, malgrado le precauzioni prese, possa verificarsi un bloccaggio,
dovranno essere previsti, ove opportuno, i dispositivi di protezione
specifici e gli utensili specifici necessari per permettere di
sbloccare la macchina in modo sicuro.
Le istruzioni e, ove possibile,
un'indicazione sulla macchina devono individuare tali dispositivi di
protezione specifici e la modalita' di impiego. 1.3.8. Scelta di una
protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili I ripari o i
dispositivi di protezione progettati contro i rischi dovuti agli
elementi mobili devono essere scelti in funzione del tipo di rischio.
Per la scelta si deve ricorrere alle indicazioni seguenti.
1.3.8.1.
Elementi mobili di trasmissione
I ripari progettati per proteggere le
persone dai pericoli creati dagli elementi mobili di trasmissione
devono essere:
- ripari fissi di cui al punto 1.4.2.1, oppure
- ripari
mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2.
Se si prevedono
interventi frequenti, dovrebbe essere scelta quest'ultima soluzione.
1.3.8.2. Elementi mobili che partecipano alla lavorazione
I ripari o i
dispositivi di protezione progettati per proteggere le persone dai
pericoli creati dagli elementi mobili che partecipano alla lavorazione
devono essere:
- ripari fissi di cui al punto 1.4.2.1, oppure
- ripari
mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2, oppure
- dispositivi di
protezione di cui al punto 1.4.3, oppure
- una combinazione di quanto
sopra.
Tuttavia, se taluni elementi mobili che partecipano
direttamente alla lavorazione non possono essere resi interamente
inaccessibili durante il loro funzionamento a causa di operazioni che
richiedono l'intervento dell'operatore, detti elementi devono essere
muniti di:
- ripari fissi o di ripari mobili interbloccati, che
impediscano l'accesso alle parti degli elementi non utilizzate per la
lavorazione, e
- ripari regolabili di cui al punto 1.4.2.3, che
limitino l'accesso alle parti degli elementi mobili cui e' necessario
accedere.
1.3.9. Rischi di movimenti incontrollati
Quando un elemento
della macchina e' stato arrestato, la sua deriva dalla posizione di
arresto, per qualsiasi causa che non sia l'azionamento di dispositivi
di comando, deve essere impedita o essere tale da non costituire un
pericolo.
1.4. CARATTERISTICHE RICHIESTE PER I RIPARI ED I DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
1.4.1. Requisiti generali
I ripari e i dispositivi di
protezione:
- devono essere di costruzione robusta,
- devono essere
fissati solidamente - non devono provocare pericoli supplementari,
-
non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere
situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa,
- non
devono limitare piu' del necessario l'osservazione del ciclo di
lavoro, e
- devono permettere gli interventi indispensabili per
l'installazione e/o la sostituzione degli utensili e per i lavori di
manutenzione, limitando pero' l'accesso soltanto al settore in cui
deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza smontare il
riparo o senza disattivare il dispositivo di protezione.
Inoltre, se
possibile, i ripari devono proteggere dalla caduta e dalla proiezione
di materiali od oggetti e dalle emissioni provocate dalla macchina.
1.4.2. Requisiti particolari per i ripari
1.4.2.1. Ripari fissi
Il
fissaggio dei ripari fissi deve essere ottenuto con sistemi che
richiedono l'uso di utensili per la loro apertura o smontaggio.
I
sistemi di fissaggio devono rimanere attaccati ai ripari o alla
macchina quando i ripari sono rimossi. Se possibile, i ripari non
devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei loro mezzi di
fissaggio.
1.4.2.2. Ripari mobili interbloccati
I ripari mobili
interbloccati devono:
- per quanto possibile restare uniti alla
macchina quando siano aperti,
- essere progettati e costruiti in modo
che la loro regolazione richieda un intervento volontario.
I ripari
mobili interbloccati devono essere associati ad un dispositivo di
interblocco che:
- impedisca l'avviamento di funzioni pericolose della
macchina fin quando i ripari non siano chiusi, e
- dia un comando di
arresto non appena essi non sono piu' chiusi.
Se un operatore puo'
raggiungere la zona pericolosa prima che sia cessato il rischio dovuto
alle funzioni pericolose della macchina, i ripari mobili devono essere
associati ad un dispositivo di bloccaggio del riparo, oltre che ad un
dispositivo di interblocco che:
- impedisca l'avviamento delle
funzioni pericolose della macchina fin quando il riparo non e' chiuso
e bloccato, e
- tenga il riparo chiuso e bloccato fin quando non e'
cessato il rischio di lesioni dovuto alle funzioni pericolose della
macchina.
I ripari mobili interbloccati devono essere progettati in
modo che la mancanza o il guasto di uno dei loro elementi impedisca
l'avviamento o provochi l'arresto delle funzioni pericolose della
macchina.
1.4.2.3. Ripari regolabili che limitano l'accesso
I ripari
regolabili che limitano l'accesso alle parti degli elementi mobili
indispensabili alla lavorazione devono:
- potersi regolare manualmente
o automaticamente a seconda del tipo di lavorazione da eseguire, e
-
potersi regolare facilmente senza l'uso di un attrezzo.
1.4.3.
Requisiti particolari per i dispositivi di protezione
I dispositivi di
protezione devono essere progettati e incorporati nel sistema di
comando in modo tale che:
- la messa in moto degli elementi mobili non
sia possibile fintantoche' l'operatore puo' raggiungerli,
- le persone
non possano accedere agli elementi mobili in movimento, e
- la
mancanza o il guasto di uno dei loro elementi impedisca l'avviamento o
provochi l'arresto degli elementi mobili. La loro regolazione deve
richiedere un intervento volontario.
1.5. RISCHI DOVUTI AD ALTRI
PERICOLI
1.5.1. Energia elettrica
Se la macchina e' alimentata con
energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed
equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i
pericoli dovuti all'energia elettrica.
Gli obiettivi di sicurezza
fissati dalla direttiva 2006/95/CE si applicano alle macchine.
Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformita' e
l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in
relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati
esclusivamente dal presente decreto legislativo.
1.5.2. Elettricita'
statica
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da
evitare o da ridurre la formazione di cariche elettrostatiche
potenzialmente pericolose e/o deve essere munita di mezzi che
consentano di scaricarle.
1.5.3. Energie diverse dall'energia
elettrica
Se la macchina e' alimentata da fonti di energia diverse da
quella elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed
equipaggiata in modo da prevenire tutti i rischi che possono derivare
da tali fonti di energia.
1.5.4. Errori di montaggio
Gli errori
commessi al montaggio o al rimontaggio di taluni pezzi, che potrebbero
essere all'origine di rischi, devono essere resi impossibili dalla
progettazione e dalla costruzione degli stessi oppure mediante
indicazioni figuranti sui pezzi e/o sui loro carter. Le stesse
indicazioni devono figurare sui pezzi mobili e/o sui loro carter,
qualora occorra conoscere il senso del moto per evitare rischi.
Se del
caso, nelle istruzioni devono figurare informazioni supplementari su
tali rischi.
Se l'origine dei rischi puo' essere dovuta ad un
collegamento difettoso, la progettazione o le indicazioni figuranti
sugli elementi da collegare e, se del caso, sui mezzi di collegamento
devono rendere impossibili i raccordi errati.
1.5.5. Temperature
estreme
Devono essere prese opportune disposizioni per evitare
qualsiasi rischio di lesioni causate dal contatto o dalla vicinanza
con parti della macchina o materiali a temperatura elevata o molto
bassa.
Devono inoltre essere prese le disposizioni necessarie per
evitare i rischi di proiezione di materiali molto caldi o molto freddi
o per proteggere da tali rischi.
1.5.6. Incendio
La macchina deve
essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio
d'incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa o da
gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze, prodotti o utilizzati
dalla macchina.
1.5.7. Esplosione La macchina deve essere progettata e
costruita in modo da evitare qualsiasi rischio di esplosione provocato
dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre
sostanze prodotti o utilizzati dalla macchina.
La macchina deve
essere, per quanto riguarda i rischi di esplosione dovuti all'utilizzo
in atmosfera potenzialmente esplosiva, conforme alle specifiche
direttive comunitarie.
1.5.8. Rumore
La macchina deve essere
progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti all'emissione
di rumore aereo siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del
progresso tecnico e della possibilita' di disporre di mezzi atti a
limitare il rumore, in particolare alla fonte.
Il livello
dell'emissione di rumore puo' essere valutato in riferimento ai dati
comparativi di emissione di macchine simili.
1.5.9. Vibrazioni
La
macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi
dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al
livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della
disponibilita' di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare
alla fonte.
Il livello dell'emissione di vibrazioni puo' essere
valutato in riferimento ai dati comparativi di emissione di macchine
simili.
1.5.10. Radiazioni
Le emissioni indesiderabili di radiazioni
da parte della macchina devono essere eliminate o essere ridotte a
livelli che non producono effetti negativi sulle persone.
Ogni
emissione di radiazioni ionizzanti funzionali deve essere ridotta al
livello minimo sufficiente per il corretto funzionamento della
macchina durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura.
Qualora sussistano rischi si devono prendere le necessarie misure di
protezione.
Ogni emissione di radiazioni non ionizzanti funzionali
durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura deve essere
ridotta a livelli che non producono effetti negativi sulle persone.
1.5.11. Radiazione esterne
La macchina deve essere progettata e
costruita in modo tale che il suo funzionamento non sia perturbato
dalle radiazioni esterne.
1.5.12. Radiazioni laser
In caso di impiego
di dispositivi laser va tenuto conto delle seguenti disposizioni:
- i
dispositivi laser montati su macchine devono essere progettati e
costruiti in modo da evitare qualsiasi radiazione involontaria,
- i
dispositivi laser montati sulle macchine debbono essere protetti in
modo tale che ne' le radiazioni utili, ne' le radiazioni prodotte da
riflessione o da diffusione e le radiazioni secondarie possano nuocere
alla salute,
- i dispositivi ottici per l'osservazione o la
regolazione di dispositivi laser montati sulle macchine devono essere
tali che le radiazioni laser non creino alcun rischio per la salute.
1.5.13. Emissioni di materie e sostanze pericolose
La macchina deve
essere progettata e costruita in modo tale da evitare i rischi di
inalazione, ingestione, contatto con la pelle, gli occhi e le mucose e
di penetrazione attraverso la pelle delle materie e sostanze
pericolose prodotte.
Se il pericolo non puo' essere eliminato, la
macchina deve essere equipaggiata in modo che le materie e sostanze
pericolose possano essere captate, aspirate, precipitate mediante
vaporizzazione di acqua, filtrate o trattate con un altro metodo
altrettanto efficace.
Qualora il processo non sia totalmente chiuso
durante il normale funzionamento della macchina, i dispositivi di
captazione e/o di aspirazione devono essere situati in modo da
produrre il massimo effetto.
1.5.14. Rischio di restare imprigionati
in una macchina
La macchina deve essere progettata, costruita o dotata
di mezzi che consentano di evitare che una persona resti chiusa
all'interno o, se cio' non fosse possibile, deve essere dotata di
mezzi per chiedere aiuto.
1.5.15. Rischio di scivolamento, inciampo o
caduta
Le parti della macchina sulle quali e' previsto lo spostamento
o lo stazionamento delle persone devono essere progettate e costruite
in modo da evitare che esse scivolino, inciampino o cadano su tali
parti o fuori di esse.
Se opportuno, dette parti devono essere dotate
di mezzi di presa fissi rispetto all'utilizzatore che gli consentano
di mantenere la stabilita'.
1.5.16. Fulmine
Le macchine che
necessitano di protezione dagli effetti del fulmine durante l'uso
devono essere equipaggiate in modo da scaricare al suolo le eventuali
scariche elettriche.
1.6. MANUTENZIONE
1.6.1. Manutenzione della
macchina
I punti di regolazione e di manutenzione devono essere
situati fuori dalle zone pericolose. Gli interventi di regolazione, di
manutenzione, di riparazione e di pulitura della macchina devono poter
essere eseguiti sulla macchina ferma.
Se per motivi tecnici non e'
possibile soddisfare una delle precedenti condizioni, devono essere
prese disposizioni per garantire che dette operazioni possano essere
eseguite in condizioni di sicurezza (cfr. punto 1.2.5).
Per le
macchine automatizzate e, se del caso, per altre macchine, deve essere
previsto un dispositivo di connessione che consenta di montare un
dispositivo di diagnosi di ricerca delle avarie.
Gli elementi delle
macchine automatizzate che devono essere sostituiti frequentemente
devono essere facilmente smontabili e rimontabili in condizioni di
sicurezza. L'accesso a questi elementi deve consentire di svolgere
questi compiti con i mezzi tecnici necessari secondo il metodo
operativo previsto.
1.6.2. Accesso ai posti di lavoro e ai punti
d'intervento utilizzati per la manutenzione
La macchina deve essere
progettata e costruita in modo da permettere l'accesso in condizioni
di sicurezza a tutte le zone in cui e' necessario intervenire durante
il funzionamento, la regolazione e la manutenzione della macchina.
1.6.3. Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia La macchina
deve essere munita di dispositivi che consentono di isolarla da
ciascuna delle sue fonti di alimentazione di energia. Tali dispositivi
devono essere identificati chiaramente. Devono poter essere bloccati,
qualora la riconnessione rischi di presentare un pericolo per le
persone. I dispositivi devono inoltre poter essere bloccati nel caso
in cui l'operatore non possa verificare l'effettivo costante
isolamento da tutte le posizioni cui ha accesso.
Nel caso di macchine
che possono essere alimentate ad energia elettrica mediante una spina
ad innesto, e' sufficiente la separazione della spina, a patto che
l'operatore possa verificare da tutte le posizioni cui ha accesso, che
la spina resti disinserita.
L'eventuale energia residua o
immagazzinata dopo l'isolamento della macchina deve poter essere
dissipata senza rischio per le persone.
In deroga al requisito dei
commi precedenti, taluni circuiti possono non essere separati dalla
loro fonte di energia onde consentire, ad esempio, il supporto di
pezzi, la tutela di informazioni, l'illuminazione delle parti interne,
ecc. In questo caso devono essere prese disposizioni particolari per
garantire la sicurezza degli operatori.
1.6.4. Intervento
dell'operatore
La macchina deve essere progettata, costruita ed
equipaggiata in modo tale da limitare la necessita' d'intervento degli
operatori. L'intervento di un operatore, ogniqualvolta non possa
essere evitato, dovra' poter essere effettuato facilmente e in
condizioni di sicurezza.
1.6.5. Pulitura delle parti interne
La
macchina deve essere progettata e costruita in modo che la pulitura
delle parti interne della macchina che ha contenuto sostanze o
preparazioni pericolose sia possibile senza penetrare in tali parti
interne; lo stesso dicasi per l'eventuale svuotamento completo, che
deve poter essere fatto dall'esterno. Se e' impossibile evitare di
penetrarvi, la macchina deve essere progettata e costruita in modo da
consentire di effettuare la pulitura in condizioni di sicurezza.
1.7.
INFORMAZIONI
1.7.1. Informazioni e avvertenze sulla macchina
Le
informazioni e le avvertenze sulla macchina dovrebbero essere fornite
preferibilmente in forma di simboli o pittogrammi facilmente
comprensibili. Qualsiasi informazione o avvertenza scritta od orale
deve essere espressa nella o nelle lingue ufficiali della Comunita',
che possono essere determinate, conformemente al trattato, dallo Stato
membro in cui e' immessa sul mercato e/o messa in servizio la macchina
e puo' essere corredata, su richiesta, della o delle versioni
linguistiche comprese dagli operatori.
1.7.1.1. Informazioni e
dispositivi di informazione
Le informazioni necessarie alla guida di
una macchina devono essere fornite in forma chiara e facilmente
comprensibile. Non devono essere in quantita' tale da accavallarsi
nella mente dell'operatore.
Le unita' di visualizzazione o qualsiasi
altro mezzo di comunicazione interattiva tra operatore e macchina
devono essere di facile comprensione e impiego.
1.7.1.2. Dispositivi
di allarme
Quando la sicurezza e la salute delle persone possono
essere messe in pericolo da un'avaria di una macchina che funziona
senza sorveglianza, la macchina deve essere attrezzata in modo da
emettere un segnale di avvertenza sonoro o luminoso adeguato.
Se la
macchina e' munita di dispositivi di avvertenza, essi devono poter
essere compresi senza ambiguita' e facilmente percepiti. Devono essere
prese misure opportune per consentire all'operatore di verificare la
costante efficienza di questi dispositivi di avvertenza.
Devono essere
applicate le disposizioni delle specifiche direttive comunitarie
concernenti i colori ed i segnali di sicurezza.
1.7.2. Avvertenze in
merito ai rischi residui
Nel caso in cui permangano dei rischi,
malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella
progettazione, le protezioni e le misure di protezione complementari,
devono essere previste le necessarie avvertenze, compresi i
dispositivi di avvertenza.
1.7.3. Marcatura delle macchine
Ogni
macchina deve recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, almeno
le seguenti indicazioni:
-
ragione sociale e indirizzo completo del
fabbricante e, se del caso, del suo mandatario,
- designazione della
macchina,
- marcatura "CE" (cfr. allegato III),
-
designazione della serie o del tipo,
- eventualmente, numero di serie,
- anno di costruzione, cioe' l'anno in cui si e' concluso il processo
di fabbricazione.
E' vietato antedatare o postdatare la macchina al
momento dell'apposizione della marcatura CE.
Inoltre, la macchina
progettata e costruita per l'utilizzo in atmosfera esplosiva deve
recare l'apposita marcatura.
La macchina deve anche recare indicazioni
complete riguardanti il tipo di macchina, nonche' le indicazioni
indispensabili alla sicurezza di utilizzo. Dette informazioni sono
soggette ai requisiti di cui al punto 1.7.1.
Se un elemento della
macchina deve essere movimentato durante l'utilizzazione con mezzi di
sollevamento, la sua massa deve essere indicata in modo leggibile,
indelebile e non ambiguo.
1.7.4. Istruzioni
Ogni macchina deve essere
accompagnata da istruzioni per l'uso nella o nelle lingue comunitarie
ufficiali dello Stato membro in cui la macchina e' immessa sul mercato
e/o messa in servizio.
Le istruzioni che accompagnano la macchina
devono essere "Istruzioni originali" o una "Traduzione
delle istruzioni originali"; in tal caso alla traduzione deve
essere allegata una copia delle istruzioni originali.
In deroga a
quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere
usate da un personale specializzato incaricato dal fabbricante o dal
suo mandatario possono essere fornite in una sola lingua comunitaria
compresa da detto personale.
Le istruzioni devono essere elaborate
secondo i principi elencati qui di seguito.
1.7.4.1. Principi generali
di redazione
a) Le istruzioni devono essere redatte in una o piu'
lingue ufficiali della Comunita'. Il fabbricante o il suo mandatario
si assume la responsabilita' di tali istruzioni apponendovi la
dicitura "Istruzioni originali".
b) Qualora non esistano
"Istruzioni originali" nella o nelle lingue ufficiali del
paese di utilizzo della macchina, il fabbricante o il suo mandatario o
chi immette la macchina nella zona linguistica in questione deve
fornire la traduzione nella o nelle lingue di tale zona. Tali
traduzioni devono recare la dicitura "Traduzione delle istruzioni
originali".
c) Il contenuto delle istruzioni non deve riguardare
soltanto l'uso previsto della macchina, ma deve tener conto anche
dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
d) In caso di macchine
destinate all'utilizzazione da parte di operatori non professionali,
la redazione e la presentazione delle istruzioni per l'uso devono
tenere conto del livello di formazione generale e della perspicacia
che ci si puo' ragionevolmente aspettare da questi operatori.
1.7.4.2.
Contenuto delle istruzioni
Ciascun manuale di istruzioni deve
contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti:
a) la ragione
sociale e l'indirizzo completo del fabbricante e del suo mandatario;
b) la designazione della macchina, come indicato sulla macchina
stessa, eccetto il numero di serie (cfr. punto 1.7.3);
c) la
dichiarazione di conformita' CE o un documento che riporta il
contenuto della dichiarazione di conformita' CE, i dati relativi alla
macchina ma non necessariamente il numero di serie e la firma;
d) una
descrizione generale della macchina;
e) i disegni, i diagrammi, le
descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la
riparazione della macchina e per verificarne il corretto
funzionamento;
f) una descrizione del o dei posti di lavoro che
possono essere occupati dagli operatori;
g) una descrizione dell'uso
previsto della macchina;
h) le avvertenze concernenti i modi nei quali
la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in base
all'esperienza, presentarsi;
i) le istruzioni per il montaggio,
l'installazione e il collegamento, inclusi i disegni e i diagrammi e i
sistemi di fissaggio e la designazione del telaio o dell'installazione
su cui la macchina deve essere montata;
j) le istruzioni per
l'installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e le
vibrazioni prodotti;
k) le istruzioni per la messa in servizio e l'uso
della macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione degli
operatori;
l) le informazioni in merito ai rischi residui che
permangono, malgrado siano state adottate le misure di protezione
integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni
e le misure di protezione complementari adottate;
m) le istruzioni
sulle misure di protezione che devono essere prese dall'utilizzatore,
incluse, se del caso, le attrezzature di protezione individuale che
devono essere fornite;
n) le caratteristiche essenziali degli utensili
che possono essere montati sulla macchina;
o) le condizioni in cui la
macchina soddisfa i requisiti di stabilita' durante l'utilizzo, il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, in condizioni di fuori
servizio, durante le prove o le avarie prevedibili;
p) le istruzioni
per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di trasporto,
movimentazione e stoccaggio, indicanti la massa della macchina e dei
suoi vari elementi allorche' devono essere regolarmente trasportati
separatamente;
q) il metodo operativo da rispettare in caso di
infortunio o avaria; se si puo' verificare un blocco, il metodo
operativo da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in
condizioni di sicurezza;
r) la descrizione delle operazioni di
regolazione e manutenzione che devono essere effettuate
dall'utilizzatore nonche' le misure di manutenzione preventiva da
rispettare;
s) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza
la regolazione e la manutenzione, incluse le misure di protezione che
dovrebbero essere prese durante tali operazioni;
t) le specifiche dei
pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e la
sicurezza degli operatori;
u) le seguenti informazioni relative
all'emissione di rumore aereo:
- il livello di pressione acustica
dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro, se supera 70 dB(A); se
tale livello non supera 70 dB(A), deve essere indicato,
- il valore
massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di
lavoro, se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 ĩPa),
- il livello di
potenza acustica ponderato A emesso dalla macchina, se il livello di
pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro
supera 80 dB(A).
I suddetti valori devono essere o quelli misurati
effettivamente sulla macchina in questione, oppure quelli stabiliti
sulla base di misurazioni effettuate su una macchina tecnicamente
comparabile e rappresentativa della macchina da produrre.
Quando si
tratta di una macchina di grandissime dimensioni, invece del livello
di potenza acustica ponderato A possono essere indicati livelli di
pressione acustica dell'emissione ponderati A in appositi punti
intorno alla macchina.
Allorche' non sono applicate le norme
armonizzate, i dati acustici devono essere misurati utilizzando il
codice di misurazione piu' appropriato adeguato alla macchina.
Ogniqualvolta sono indicati i valori dell'emissione acustica, devono
essere specificate le incertezze relative a tali valori. Devono essere
descritte le condizioni di funzionamento della macchina durante la
misurazione e i metodi utilizzati per effettuarla.
Se il posto o i
posti di lavoro non sono o non possono essere definiti, i livelli di
pressione acustica ponderati A devono essere misurati a 1 m dalla
superficie della macchina e a 1,60 m di altezza dal suolo o dalla
piattaforma di accesso. Devono essere indicati la posizione e il
valore della pressione acustica massima.
Qualora vi siano specifiche
direttive comunitarie che prevedono altre indicazioni per la
misurazione del livello di pressione acustica o del livello di potenza
acustica, esse vanno applicate e non si applicano le prescrizioni
corrispondenti del presente punto;
v) se la macchina puo' emettere
radiazioni non ionizzanti che potrebbero nuocere alle persone, in
particolare se portatrici di dispositivi medici impiantabili attivi o
non attivi, le informazioni riguardanti le radiazioni emesse per
l'operatore e le persone esposte.
1.7.4.3. Pubblicazioni illustrative
o promozionali
Le pubblicazioni illustrative o promozionali che
descrivono la macchina non possono essere in contraddizione con le
istruzioni per quanto concerne gli aspetti relativi alla salute e alla
sicurezza. Le pubblicazioni illustrative o promozionali che descrivono
le caratteristiche delle prestazioni della macchina devono contenere
le stesse informazioni delle istruzioni per quanto concerne le
emissioni.
2. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI
TUTELA DELLA SALUTE PER TALUNE CATEGORIE DI MACCHINE
Le macchine
alimentari, le macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici, le
macchine tenute e/o condotte a mano, le macchine portatili per il
fissaggio e altre macchine ad impatto, nonche' le macchine per la
lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili
devono soddisfare tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute descritti dal presente capitolo (cfr. Principi
generali, punto 4).
2.1. MACCHINE ALIMENTARI E MACCHINE PER PRODOTTI
COSMETICI O FARMACEUTICI
2.1.1. Considerazioni generali
Le macchine
destinate ad essere utilizzate per prodotti alimentari o per prodotti
cosmetici o farmaceutici devono essere progettate e costruite in modo
da evitare qualsiasi rischio di infezione, di malattia e di contagio.
Vanno osservati i seguenti requisiti:
a) i materiali a contatto o che
possono venire a contatto con prodotti alimentari, cosmetici o
farmaceutici devono essere conformi alle direttive in materia. La
macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che detti
materiali possano essere puliti prima di ogni utilizzazione; se questo
non e' possibile devono essere utilizzati elementi monouso;
b) tutte
le superfici a contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o
farmaceutici ad eccezione di quelle degli elementi monouso devono:
-
essere lisce e prive di rugosita' o spazi in cui possono fermarsi
materie organiche. Lo stesso requisito va rispettato per i
collegamenti fra le superfici,
- essere progettate e costruite in modo
da ridurre al minimo le sporgenze, i bordi e gli angoli,
- poter
essere pulite e disinfettate facilmente, se del caso, dopo aver
asportato le parti facilmente smontabili; gli angoli interni devono
essere raccordati con raggi tali da consentire una pulizia completa;
c) i liquidi e i gas aerosol provenienti da prodotti alimentari,
cosmetici o farmaceutici e dai prodotti di pulizia, di disinfezione e
di risciacquatura devono poter defluire completamente verso l'esterno
della macchina (se possibile in una posizione "pulizia");
d)
la macchina deve essere progettata e costruita al fine di evitare
l'ingresso di sostanze o di esseri vivi, in particolare insetti o
accumuli di materie organiche, in zone impossibili da pulire;
e) la
macchina deve essere progettata e costruita in modo che i prodotti
ausiliari pericolosi per la salute, inclusi i lubrificanti, non
possano entrare in contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o
farmaceutici. All'occorrenza, la macchina deve essere progettata e
costruita per permettere di verificare regolarmente il rispetto di
questo requisito.
2.1.2. Istruzioni
Le istruzioni delle macchine
alimentari e delle macchine destinate ad essere utilizzate per
prodotti cosmetici o farmaceutici devono indicare i prodotti e i
metodi raccomandati per la pulizia, la disinfezione e la
risciacquatura non solo delle parti facilmente accessibili ma anche
delle parti alle quali e' impossibile o sconsigliato accedere.
2.2.
MACCHINE PORTATILI TENUTE E/O CONDOTTE A MANO
2.2.1. Considerazioni
generali
Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono:
- a
seconda del tipo, avere una superficie di appoggio sufficiente e
disporre in numero sufficiente di mezzi di presa e di mantenimento
correttamente dimensionati, sistemati in modo da garantire la
stabilita' della macchina nelle condizioni di funzionamento previste,
- tranne quando sia tecnicamente impossibile o quando esista un
dispositivo di comando indipendente, se le impugnature non possono
essere abbandonate in tutta sicurezza, essere munite di dispositivi di
comando manuali per l'avviamento e/o l'arresto disposti in modo tale
che l'operatore non debba abbandonare i mezzi di presa per azionarli,
- essere esenti dai rischi dovuti all'avviamento intempestivo e/o al
mantenimento in funzione dopo che l'operatore ha abbandonato i mezzi
di presa. Se questo requisito non e' tecnicamente realizzabile,
occorre prendere disposizioni compensative,
- consentire,
all'occorrenza, l'osservazione visiva delle zone pericolose e
dell'azione dell'utensile sul materiale lavorato.
Le impugnature delle
macchine portatili devono essere progettate e costruite in modo tale
che l'avvio e l'arresto delle macchine siano facili e agevoli.
2.2.1.1. Istruzioni
Le istruzioni devono fornire le seguenti
indicazioni relative alle vibrazioni emesse dalle macchine portatili
tenute e condotte a mano:
- il valore totale di vibrazioni cui e'
esposto il sistema mano-braccia quando superi i 2,5 m/sē. Se tale
valore non supera 2,5 m/sē, occorre segnalarlo,
- l'incertezza della
misurazione.
I suddetti valori devono essere quelli misurati
effettivamente sulla macchina in questione, oppure quelli stabiliti
sulla base di misurazioni effettuate su una macchina tecnicamente
comparabile rappresentativa della macchina da produrre.
Allorche' non
sono applicate le norme armonizzate, i dati sulle vibrazioni devono
essere misurati usando il codice di misurazione piu' appropriato
adeguato alla macchina.
Devono essere specificati le condizioni di
funzionamento della macchina durante la misurazione e i metodi
utilizzati per effettuarla oppure il riferimento alla norma
armonizzata applicata.
2.2.2. Macchine portatili per il fissaggio e
altre macchine ad impatto
2.2.2.1. Considerazioni generali Le macchine
portatili per il fissaggio o le altre macchine ad impatto devono
essere progettate e costruite in modo da:
- effettuare la trasmissione
dell'energia al pezzo propulso tramite un componente intermedio che
non si separa dal dispositivo,
- impedire l'impatto, tramite un
dispositivo di consenso, se la macchina non e' posizionata
correttamente con una pressione adeguata sul materiale di base,
-
impedire l'azionamento involontario; se del caso, per azionare
l'impatto deve essere necessaria una sequenza appropriata di azioni
sul dispositivo di consenso e sul dispositivo di comando,
- impedire
l'azionamento intempestivo durante la movimentazione o in caso di
urto,
- poter effettuare le operazioni di carico e scarico facilmente
e in condizioni di sicurezza.
Se necessario, deve essere possibile
dotare il dispositivo di uno o piu' ripari paraschegge ed i ripari
appropriati devono essere forniti dal fabbricante della macchina.
2.2.2.2. Istruzioni Le istruzioni devono fornire le indicazioni
necessarie riguardanti:
- gli accessori e le attrezzature
intercambiabili che possono essere impiegati con la macchina,
- gli
elementi appropriati per il fissaggio o altro impatto da utilizzare
con la macchina,
- se del caso, le cartucce appropriate da utilizzare.
2.3. MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DI MATERIE CON
CARATTERISTICHE FISICHE SIMILI
Le macchine per la lavorazione del
legno e di materie con caratteristiche fisiche simili devono
rispettare i seguenti requisiti:
a) la macchina deve essere
progettata, costruita o attrezzata in modo che il pezzo da lavorare
possa essere posizionato e guidato in condizioni di sicurezza; quando
il pezzo e' tenuto manualmente su un banco di lavoro, quest'ultimo
deve garantire una stabilita' sufficiente durante la lavorazione e non
deve ostacolare lo spostamento del pezzo;
b) se la macchina puo'
essere utilizzata in condizioni che comportano un rischio di
proiezione di pezzi lavorati o loro parti, essa deve essere
progettata, costruita o attrezzata in modo da impedire tale proiezione
o, qualora cio' non sia possibile, in modo che la proiezione non
produca danni per l'operatore e/o le persone esposte;
c) la macchina
deve essere equipaggiata di freno automatico che arresti l'utensile in
tempo sufficientemente breve in caso di rischio di contatto con
l'utensile in fase di rallentamento;
d) quando l'utensile e' integrato
in una macchina non completamente automatizzata, questa deve essere
progettata e costruita in modo tale da eliminare o ridurre i rischi di
infortuni alle persone.
3. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI
SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE AI PERICOLI DOVUTI ALLA
MOBILITA' DELLE MACCHINE
Le macchine che presentano pericoli dovuti
alla mobilita' devono soddisfare tutti i requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute descritti dal presente capitolo
(cfr. Principi generali, punto 4).
3.1. CONSIDERAZIONI GENERALI
3.1.1.
Definizioni
a) "Macchina che presenta pericoli dovuti alla
mobilita'":
- macchina il cui lavoro richiede la mobilita'
durante il lavoro oppure uno spostamento continuo o semicontinuo
secondo una successione di stazioni di lavoro fisse, o
- macchina il
cui lavoro si effettua senza spostamenti, ma che puo' essere munita di
mezzi che consentano di spostarla piu' facilmente da un luogo
all'altro.
b) "Conducente": operatore competente incaricato
dello spostamento di una macchina. Il conducente puo' essere
trasportato dalla macchina oppure accompagnarla a piedi, o azionarla
mediante telecomando.
3.2. POSTI DI LAVORO
3.2.1. Posto di guida
La
visibilita' dal posto di guida deve essere tale da consentire al
conducente di far muovere la macchina e i suoi utensili nelle
condizioni di impiego prevedibili, in tutta sicurezza per se' stesso e
per le persone esposte. In caso di necessita', adeguati dispositivi
devono rimediare ai pericoli dovuti ad insufficiente visibilita'
diretta.
La macchina su cui e' trasportato il conducente deve essere
progettata e costruita in modo che ai posti di guida non si presentino
per il conducente rischi dovuti al contatto involontario con le ruote
o con i cingoli.
Se le dimensioni lo consentono e se i rischi non ne
sono accresciuti, il posto di guida del conducente trasportato deve
essere progettato e costruito in modo da poter essere dotato di
cabina. La cabina deve comportare un luogo destinato alla sistemazione
delle istruzioni necessarie al conducente.
3.2.2. Sedili
Se c'e' il
rischio che gli operatori o altre persone trasportati dalla macchina
possano essere schiacciati tra elementi della macchina e il suolo in
caso di ribaltamento o rovesciamento laterale, in particolare per le
macchine munite di una struttura di protezione di cui ai punti 3.4.3 o
3.4.4, i sedili devono essere progettati o muniti di un sistema di
ritenuta in modo da mantenere le persone sui loro sedili, senza
opporsi ai movimenti necessari alle operazioni ne' ai movimenti dovuti
alla sospensione dei sedili rispetto alla struttura. Detti sistemi di
ritenuta non devono essere montati se accrescono i rischi.
3.2.3.
Posti per altre persone
Se le condizioni di utilizzazione prevedono
che, oltre al conducente, siano saltuariamente o regolarmente
trasportate sulla macchina o vi lavorino altre persone, devono essere
previsti posti adeguati affinche' il loro trasporto o lavoro avvenga
senza rischi.
Il punto 3.2.1, secondo e terzo comma, si applica anche
ai posti delle persone diverse dal conducente.
3.3. SISTEMI DI COMANDO
Se necessario, vanno previsti sistemi atti ad impedire l'uso non
autorizzato dei comandi.
Nelle macchine dotate di telecomando, ogni
unita' di comando deve indicare chiaramente quali siano le macchine
che essa e' destinata a comandare.
Il sistema di telecomando deve
essere progettato e costruito in modo da influenzare soltanto:
-
la
macchina in questione,
- le funzioni in questione.
Le macchine dotate
di telecomando devono essere progettate e costruite in modo da
rispondere unicamente ai segnali delle unita' di comando previste.
3.3.1. Dispositivi di comando
Dal posto di manovra il conducente deve
poter azionare tutti i dispositivi di comando necessari al
funzionamento della macchina, tranne per quanto riguarda le funzioni
che possono essere esercitate in condizioni di sicurezza solo mediante
dispositivi di comando collocati altrove. Dette funzioni includono, in
particolare, quelle di cui sono responsabili operatori diversi dal
conducente o per le quali e' necessario che il conducente lasci il
posto di manovra per comandarle in condizioni di sicurezza.
I pedali
eventuali devono essere progettati, costruiti e disposti in modo che
possano essere azionati da un conducente in modo sicuro con il minimo
rischio di azionamento errato. Devono avere una superficie
antisdrucciolo ed essere facili da pulire.
Quando il loro azionamento
puo' comportare pericoli, in particolare movimenti pericolosi, i
dispositivi di comando, ad esclusione di quelli a posizioni
predeterminate, devono ritornare in posizione neutra non appena
l'operatore li lascia liberi.
Nel caso di una macchina a ruote, il
meccanismo di sterzo deve essere progettato e costruito in modo da
ridurre la forza dei movimenti bruschi del volante o della leva di
sterzo, dovuti ai colpi subiti dalle ruote sterzanti.
Il comando di
blocco del differenziale deve essere progettato e disposto in modo da
permettere di sbloccare il differenziale quando la macchina e' in
movimento.
Il sesto comma del punto 1.2.2, concernente i segnali di
avviamento avvertimento sonori e/o visivi, si applica unicamente in
caso di retromarcia.
3.3.2. Avviamento/spostamento
Qualsiasi
spostamento comandato di una macchina semovente con conducente
trasportato deve essere possibile soltanto se il conducente si trova
al posto di comando.
Quando, per il suo lavoro, una macchina e'
attrezzata con dispositivi che superano la sua sagoma normale (ad
esempio stabilizzatore, freccia), e' necessario che il conducente
disponga di mezzi che gli consentano di verificare facilmente, prima
di spostare la macchina, che detti dispositivi sono in una posizione
che consente uno spostamento sicuro.
La stessa cosa deve verificarsi
per la posizione di tutti gli altri elementi che, per consentire uno
spostamento sicuro, devono occupare una posizione definita, se
necessario bloccata.
Quando cio' non genera altri rischi, lo
spostamento della macchina deve essere subordinato alla posizione
sicura degli elementi sopra indicati.
Uno spostamento involontario
della macchina non deve essere possibile all'atto dell'avviamento del
motore.
3.3.3. Funzione di spostamento
Fatte salve le prescrizioni da
rispettare per la circolazione stradale, le macchine semoventi e i
loro rimorchi devono rispettare i requisiti in materia di
rallentamento, di arresto, di frenatura e di immobilizzazione che
garantiscano la sicurezza in tutte le condizioni di funzionamento, di
carico, di velocita', di caratteristiche del suolo e di pendenza
previste.
Il rallentamento e l'arresto della macchina semovente devono
poter essere ottenuti dal conducente attraverso un dispositivo
principale. Se la sicurezza lo esige, in caso di guasto del
dispositivo principale o in mancanza di energia per azionare tale
dispositivo, un dispositivo d'emergenza con un dispositivo di comando
interamente indipendente e facilmente accessibile deve consentire il
rallentamento e l'arresto.
Se la sicurezza lo esige,
l'immobilizzazione della macchina deve essere mantenuta con un
dispositivo di sosta. Questo dispositivo puo' essere combinato con uno
dei dispositivi di cui al secondo comma, a condizione che sia ad
azione puramente meccanica.
Le macchine dotate di telecomando devono
disporre di sistemi atti ad azionare automaticamente e immediatamente
l'arresto e a prevenire il funzionamento potenzialmente pericoloso
nelle situazioni seguenti:
- quando il conducente ne ha perso il
controllo,
- quando viene ricevuto un segnale di arresto,
- quando
viene individuata un'avaria in un elemento del sistema di controllo
legato alla sicurezza,
- quando un segnale di convalida non e' stato
rilevato entro un termine specificato. Il punto 1.2.4 non si applica
alla funzione spostamento.
3.3.4. Spostamento delle macchine con
conducente a piedi
Ogni spostamento di una macchina semovente con
conducente a piedi deve essere possibile solo se quest'ultimo esercita
un'azione continua sul dispositivo di comando corrispondente. In
particolare, nessuno spostamento deve essere possibile all'atto
d'avviamento del motore.
Il sistema di comando delle macchine con
conducente a piedi deve essere progettato in modo da ridurre al minimo
i rischi connessi allo spostamento inopinato della macchina verso il
conducente, in particolare i rischi:
- di schiacciamento,
- di lesioni
provocate da utensili rotanti.
La velocita' di spostamento della
macchina deve essere compatibile con l'andatura del conducente.
Sulle
macchine che possono essere munite di un utensile rotante,
quest'ultimo non deve potere essere azionato quando il comando di
retromarcia e' inserito, salvo che lo spostamento della macchina
risulti dal movimento dell'utensile. In quest'ultimo caso la velocita'
in retromarcia deve essere sufficientemente ridotta, in modo da non
presentare rischi per il conducente.
3.3.5. Guasto del circuito di
comando
In caso di guasto dell'alimentazione del servosterzo, la
macchina deve poter essere guidata per il tempo necessario ad
arrestarla.
3.4. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI MECCANICI
3.4.1. Movimenti incontrollati
La macchina deve essere progettata,
costruita ed eventualmente montata sul suo supporto mobile in modo che
al momento dello spostamento le oscillazioni incontrollate del suo
baricentro non ne pregiudichino la stabilita' ne' comportino sforzi
eccessivi per la sua struttura.
3.4.2. Elementi mobili di trasmissione
In deroga al punto 1.3.8.1, nel caso dei motori, i ripari mobili che
impediscono l'accesso alle parti mobili del compartimento motore
possono non essere provviste di dispositivi di interblocco, a
condizione che la loro apertura sia possibile soltanto con l'impiego
di un utensile o di una chiave, oppure dopo aver azionato un comando
situato sul posto di guida, se quest'ultimo si trova in una cabina
completamente chiusa con una serratura per impedire l'accesso non
autorizzato.
3.4.3. Ribaltamento o rovesciamento laterale
Quando per
una macchina semovente con conducente, operatore/i o altra/e persona/e
trasportati esiste il rischio di ribaltamento o rovesciamento
laterale, essa deve essere munita di una struttura di protezione
appropriata, a meno che cio' non accresca il rischio.
Detta struttura
deve essere tale che, in caso di ribaltamento o rovesciamento
laterale, garantisca alle persone trasportate un adeguato volume
limite di deformazione.
Al fine di verificare che la struttura
soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo
mandatario deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per
ciascun tipo di struttura.
3.4.4. Caduta di oggetti
Quando per una
macchina semovente con conducente, operatore/i altra/e o persona/e
trasportati esistono rischi connessi con cadute di oggetti o di
materiali, essa deve essere progettata e costruita in modo da tenere
conto di tali rischi; essa deve inoltre essere munita, se le sue
dimensioni lo consentono, di una struttura di protezione appropriata.
Detta struttura deve esser tale che in caso di cadute di oggetti o di
materiali sia garantito alla persona o alle persone trasportate un
adeguato volume limite di deformazione.
Al fine di verificare che la
struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il
fabbricante o il suo mandatario deve effettuare, o far effettuare,
prove appropriate per ciascun tipo di struttura.
3.4.5. Mezzi di
accesso
Mezzi di appoggio o di sostegno devono essere progettati,
costruiti e disposti in modo che gli operatori li utilizzino
istintivamente e non ricorrano ai dispositivi di comando per
facilitare l'accesso.
3.4.6. Dispositivi di traino
Ogni macchina
utilizzata per trainare o destinata ad essere trainata deve essere
munita di dispositivi di rimorchio o di traino progettati, costruiti e
disposti in modo da garantire che il collegamento e lo sganciamento
possano essere effettuati facilmente ed in modo sicuro e da impedire
uno sganciamento accidentale durante l'utilizzazione.
Qualora il
carico sul timone lo richieda, queste macchine devono essere munite di
un supporto con una superficie d'appoggio adattata al carico e al
terreno.
3.4.7. Trasmissione di potenza tra la macchina semovente (o
il trattore) e la macchina azionata
I dispositivi amovibili di
trasmissione meccanica che collegano una macchina semovente (o un
trattore) al primo supporto fisso di una macchina azionata devono
essere progettati e costruiti in modo che tutte le parti in movimento
durante il funzionamento siano protette per tutta la lunghezza.
Sul
lato della macchina semovente o del trattore, la presa di forza alla
quale e' collegato il dispositivo amovibile di trasmissione meccanica
deve essere protetta da un riparo fisso collegato alla macchina
semovente (o trattore) oppure da qualsiasi altro dispositivo che
garantisca una protezione equivalente.
Deve essere possibile aprire
questo riparo per accedere al dispositivo amovibile di trasmissione.
Una volta collocata, deve esservi abbastanza spazio per impedire
all'albero motore di danneggiare il riparo quando la macchina (o il
trattore) e' in movimento.
Sul lato della macchina azionata, l'albero
comandato deve essere chiuso in un carter di protezione fissato sulla
macchina.
La presenza di un limitatore di coppia o di una ruota libera
e' autorizzata per la trasmissione cardanica soltanto sul lato in cui
avviene il collegamento con la macchina azionata. In questo caso
occorre indicare sul dispositivo amovibile di trasmissione meccanica
il senso del montaggio.
Ogni macchina azionata, il cui funzionamento
implica la presenza di un dispositivo amovibile di trasmissione
meccanica che la colleghi ad una macchina semovente (o a un trattore),
deve possedere un sistema di aggancio del dispositivo amovibile di
trasmissione meccanica tale che, quando la macchina e' staccata, il
dispositivo amovibile di trasmissione meccanica e il suo riparo non
vengano danneggiati dal contatto con il suolo o con un elemento della
macchina.
Gli elementi esterni del riparo devono essere progettati,
costruiti e disposti in modo da non poter ruotare con il dispositivo
amovibile di trasmissione meccanica. Il riparo deve coprire l'albero
di trasmissione fino alle estremita' delle ganasce interne nel caso di
giunti cardanici semplici e almeno fino al centro del giunto o dei
giunti esterni nel caso di cardani detti a grandangolo.
Se sono
previsti accessi ai posti di lavoro in prossimita' del dispositivo
amovibile di trasmissione meccanica, essi devono essere progettati e
costruiti in modo da evitare che i ripari di tali alberi possano
servire da predellini, a meno che non siano progettati e costruiti a
tal fine.
3.5. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO ALTRI PERICOLI
3.5. 1.
Batteria d'accumulatori
L'alloggiamento della batteria deve essere
progettato e costruito in modo da impedire la proiezione
dell'elettrolita sull'operatore in caso di ribaltamento o
rovesciamento laterale e da evitare l'accumulo di vapori vicino ai
posti occupati dagli operatori.
La macchina deve essere progettata e
costruita in modo che la batteria possa essere disinserita con un
dispositivo facilmente accessibile previsto a tal fine.
3.5.2.
Incendio
A seconda dei pericoli previsti dal fabbricante la macchina
deve, qualora le dimensioni lo consentano:
- permettere
l'installazione di estintori facilmente accessibili, oppure
- essere
munita di sistemi di estinzione che siano parte integrante della
macchina.
3.5.3. Emissioni di sostanze pericolose
Il punto 1.5.13,
secondo e terzo comma, non si applica quando la funzione principale
della macchina e' la polverizzazione di prodotti. Tuttavia l'operatore
deve essere protetto dal rischio di esposizione a tali emissioni
pericolose.
3.6. INFORMAZIONI ED INDICAZIONI
3.6.1. Iscrizioni,
segnalazioni e avvertimenti
Le macchine devono essere provviste di
iscrizioni e/o di targhe con le istruzioni per l'uso, la regolazione e
la manutenzione, ovunque necessario, per garantire la sicurezza e la
tutela della salute delle persone. Tali mezzi devono essere scelti,
progettati e realizzati in modo da essere chiaramente visibili e
indelebili.
Fatte salve le prescrizioni da rispettare per la
circolazione stradale, le macchine con conducente trasportato devono
essere dotate della seguente attrezzatura:
- un avvertitore acustico
che consenta di avvertire le persone,
- un sistema di segnalazione
luminosa che tenga conto delle condizioni di impiego previste;
quest'ultima condizione non si applica alle macchine destinate
esclusivamente ai lavori sotterranei e sprovviste di alimentazione
elettrica,
- all'occorrenza, deve esserci un appropriato sistema di
collegamento tra il rimorchio e la macchina per l'azionamento dei
segnali.
Le macchine dotate di telecomando, le cui condizioni di
impiego normali espongono le persone a rischi di urto o di
schiacciamento, devono essere munite di mezzi adeguati per segnalare i
loro spostamenti o di mezzi per proteggere le persone contro tali
rischi. Lo stesso vale per le macchine la cui utilizzazione implica la
ripetizione sistematica di avanzamento e arretramento lungo uno stesso
asse e il cui conducente non ha visibilita' posteriore diretta.
Il
disinserimento involontario dei dispositivi di avvertimento e di
segnalazione deve essere reso impossibile in sede di fabbricazione.
Ogni volta che cio' sia indispensabile alla sicurezza, questi
dispositivi devono essere muniti di mezzi di controllo del buon
funzionamento e un loro guasto deve essere reso apparente
all'operatore.
Quando il movimento delle macchine o dei loro utensili
e' particolarmente pericoloso, devono essere previste indicazioni
sulle macchine stesse che avvertano di non avvicinarsi alle macchine
durante il lavoro; tali iscrizioni devono essere leggibili a distanza
sufficiente per garantire la sicurezza delle persone che operano nei
pressi delle macchine.
3.6.2. Marcatura
Ogni macchina deve recare, in
modo leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni:
- la potenza
nominale espressa in chilowatt (kW),
- la massa, nella configurazione
piu' usuale, in chilogrammi (kg), e se del caso:
- lo sforzo massimo
di trazione previsto dal fabbricante al gancio di traino in newton
(N),
- lo sforzo verticale massimo previsto sul gancio di traino in
newton (N).
3.6.3. Istruzioni
3.6.3.1. Vibrazioni
Le istruzioni devono
fornire le seguenti indicazioni relative alle vibrazioni trasmesse
dalla macchina al sistema mano-braccio o a tutto il corpo:
- il valore
totale di vibrazioni cui e' esposto il sistema mano-braccio, quando
superi 2,5 m/sē. Se tale livello e' inferiore o pari a 2,5 m/sē,
deve essere indicato,
- il valore quadratico medio massimo
dell'accelerazione ponderata cui e' esposto tutto il corpo, quando
superi 0,5 m/sē. Se tale livello e' inferiore o pari a 0,5 m/sē,
deve essere indicato,
- l'incertezza della misurazione.
I suddetti
valori devono essere quelli misurati effettivamente sulla macchina in
questione, oppure quelli stabiliti sulla base di misurazioni
effettuate su una macchina tecnicamente comparabile rappresentativa
della macchina da produrre.
Allorche' non sono applicate le norme
armonizzate, i dati sulle vibrazioni devono essere misurati usando il
codice di misurazione piu' appropriato adeguato alla macchina.
Devono
essere descritte le condizioni di funzionamento della macchina durante
la misurazione e il codice di misurazione utilizzato per effettuarla.
3.6.3.2. Usi molteplici
Le istruzioni di macchine che consentono vari
usi a seconda dell'attrezzatura impiegata e le istruzioni delle
attrezzature intercambiabili devono contenere le informazioni
necessarie a consentire il montaggio e l'impiego in sicurezza della
macchina di base e delle attrezzature intercambiabili che possono
esservi montate.
4. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E
DI TUTELA DELLA SALUTE PER PREVENIRE I PERICOLI DOVUTI AD OPERAZIONI
DI SOLLEVAMENTO
Le macchine che presentano pericoli dovuti ad
operazioni di sollevamento devono soddisfare tutti i pertinenti
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute descritti
dal presente capitolo (cfr. Principi generali,punto 4).
4.1.
CONSIDERAZIONI GENERALI
4.1.1. Definizioni
a) "Operazione di
sollevamento": operazione di spostamento di unita' di carico
costituite da cose e/o persone che necessitano, in un determinato
momento, di un cambiamento di livello.
b) "Carico guidato":
carico di cui l'intero spostamento avviene lungo guide rigide o
flessibili, la cui posizione nello spazio e' determinata da punti
fissi.
c) "Coefficiente di utilizzazione": rapporto
aritmetico tra il carico garantito dal fabbricante o dal suo
mandatario, fino al quale un componente e' in grado di trattenere tale
carico, ed il carico massimo di esercizio marcato sul componente.
d)
"Coefficiente di prova": rapporto aritmetico tra il carico
utilizzato per effettuare le prove statiche o dinamiche della macchina
di sollevamento o di un accessorio di sollevamento ed il carico
massimo di esercizio marcato sulla macchina di sollevamento o
sull'accessorio di sollevamento.
e) "Prova statica":
verifica che consiste nel controllare la macchina di sollevamento o un
accessorio di sollevamento e nell'applicargli successivamente una
forza corrispondente al carico massimo di esercizio moltiplicato per
un coefficiente di prova statica appropriato; quindi, dopo aver
soppresso il carico, nell'eseguire di nuovo un'ispezione della
macchina o dell'accessorio di sollevamento per controllare che non si
sia verificato alcun danno.
f) "Prova dinamica": verifica
che consiste nel far funzionare la macchina di sollevamento in tutte
le possibili configurazioni al carico massimo di esercizio
moltiplicato per il coefficiente di prova dinamica appropriato,
tenendo conto del comportamento dinamico della macchina di
sollevamento onde verificarne il buon funzionamento.
g) "Supporto
del carico": parte della macchina sulla quale o nella quale le
persone e/o le cose sono sorrette per essere sollevate.
4.1.2. Misure
di protezione contro i pericoli meccanici
4.1.2.1. Rischi dovuti alla
mancanza di stabilita'
La macchina deve essere progettata e costruita
in modo che la stabilita' prescritta al punto 1.3.1 sia mantenuta sia
in servizio che fuori servizio, incluse tutte le fasi di trasporto,
montaggio e smontaggio, in caso di guasti prevedibili di componenti e
durante le prove effettuate in conformita' del manuale di istruzioni.
A tal fine il fabbricante o il suo mandatario deve utilizzare i metodi
di verifica appropriati.
4.1.2.2. Macchina che si sposta lungo guide o
su vie di scorrimento
La macchina deve essere munita di dispositivi
che agiscono sulle guide o vie di scorrimento in modo da evitare i
deragliamenti.
Se, nonostante la presenza di simili dispositivi,
permane un rischio di deragliamento o di guasto di un organo di guida
o di scorrimento, si devono prevedere dispositivi che impediscano la
caduta di attrezzature, di componenti o del carico, nonche' il
ribaltamento della macchina.
4.1.2.3. Resistenza meccanica
La
macchina, gli accessori di sollevamento e i relativi componenti devono
poter resistere alle sollecitazioni cui sono soggetti durante il
funzionamento e, se del caso, anche quando sono fuori servizio, nelle
condizioni di installazione e di esercizio previste e in tutte le
relative configurazioni, tenendo conto eventualmente degli effetti
degli agenti atmosferici e degli sforzi esercitati dalle persone.
Questo requisito deve essere soddisfatto anche durante il trasporto,
il montaggio e lo smontaggio.
La macchina e gli accessori di
sollevamento devono essere progettati e costruiti in modo tale da
evitare guasti dovuti alla fatica e all'usura tenuto conto dell'uso
previsto.
I materiali utilizzati devono essere scelti tenendo conto
degli ambienti di esercizio previsti, soprattutto per quanto riguarda
la corrosione, l'abrasione, gli urti, le temperature estreme, la
fatica, la fragilita' e l'invecchiamento.
La macchina e gli accessori
di sollevamento devono essere progettati e costruiti in modo tale da
sopportare i sovraccarichi applicati nelle prove statiche senza
presentare deformazioni permanenti ne' disfunzioni manifeste. Il
calcolo della resistenza deve tenere conto del valore del coefficiente
di prova statica che e' scelto in modo tale da garantire un livello
adeguato di sicurezza; in generale, questo coefficiente ha i seguenti
valori:
a) macchine mosse dalla forza umana e accessori di
sollevamento: 1,5,
b) altre macchine: 1,25.
La macchina deve essere
progettata e costruita in modo tale da sopportare perfettamente le
prove dinamiche effettuate con il carico massimo di utilizzazione
moltiplicato per il coefficiente di prova dinamica. Il coefficiente di
prova dinamica e' scelto in modo da garantire un livello di sicurezza
adeguato; questo coefficiente e', in generale, pari a 1,1. Le prove
sono generalmente eseguite alle velocita' nominali previste. Qualora
il circuito di comando della macchina autorizzi piu' movimenti
simultanei le prove devono essere effettuate nelle condizioni piu'
sfavorevoli, in generale combinando i relativi movimenti.
4.1.2.4.
Pulegge, tamburi, rulli, funi e catene
I diametri delle pulegge, dei
tamburi e dei rulli devono essere compatibili con le dimensioni delle
funi o delle catene di cui possono essere muniti.
I tamburi e i rulli
devono essere progettati, costruiti ed installati in modo che le funi
o le catene di cui sono muniti possano avvolgersi senza lasciare
lateralmente l'alloggiamento previsto.
Le funi utilizzate direttamente
per il sollevamento o il supporto del carico non devono comportare
alcuna impiombatura a parte quelle alle loro estremita'. Le
impiombature sono tuttavia tollerate negli impianti destinati per
progettazione ad essere modificati regolarmente in funzione delle
esigenze di utilizzazione.
Il coefficiente di utilizzazione
dell'insieme fune e terminale e' scelto in modo tale da garantire un
livello adeguato di sicurezza. Questo coefficiente e', in generale,
pari a 5.
Il coefficiente di utilizzazione delle catene di
sollevamento e' scelto in modo tale da garantire un livello adeguato
di sicurezza. Questo coefficiente e', in generale, pari a 4.
Al fine
di verificare che sia stato raggiunto il coefficiente di utilizzazione
adeguato, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare o fare
effettuare le prove appropriate per ciascun tipo di catena e di fune
utilizzato direttamente per il sollevamento del carico e per ciascun
tipo di terminale di fune.
4.1.2.5. Accessori di sollevamento e
relativi componenti
Gli accessori di sollevamento e i relativi
componenti devono essere dimensionati tenendo conto dei fenomeni di
fatica e di invecchiamento per un numero di cicli di funzionamento
conforme alla durata di vita prevista alle condizioni di funzionamento
specificate per l'applicazione prevista.
Inoltre:
a) il coefficiente
di utilizzazione degli insiemi fune metallico e terminale deve essere
scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza;
questo coefficiente e', in generale, pari a 5. Le funi non devono
comportare nessun intreccio o anello diverso da quelli delle
estremita';
b) allorche' sono utilizzate catene a maglie saldate,
queste devono essere del tipo a maglie corte. Il coefficiente di
utilizzazione delle catene deve essere scelto in modo tale da
garantire un livello adeguato di sicurezza; questo coefficiente e', in
generale, pari a 4;
c) il coefficiente d'utilizzazione delle funi o
cinghie di fibre tessili dipende dal materiale, dal processo di
fabbricazione, dalle dimensioni e dall'utilizzazione. Questo
coefficiente deve essere scelto in modo da garantire un livello di
sicurezza adeguato; esso e', in generale, pari a 7, a condizione che i
materiali utilizzati siano di ottima qualita' controllata e che il
processo di fabbricazione sia adeguato all'uso previsto. In caso
contrario, il coefficiente e' in generale piu' elevato per garantire
un livello di sicurezza equivalente. Le funi o cinghie di fibre
tessili non devono presentare alcun nodo, impiombatura o collegamento,
a parte quelli dell'estremita' dell'imbracatura o della chiusura di
un'imbracatura senza estremita';
d) il coefficiente d'utilizzazione di
tutti i componenti metallici di un'imbracatura o utilizzati con
un'imbracatura e' scelto in modo da garantire un livello adeguato di
sicurezza; questo coefficiente e', in generale, pari a 4;
e) il carico
massimo di utilizzazione di una braca a trefoli e' stabilito tenendo
conto del coefficiente di utilizzazione del trefolo piu' debole, del
numero di trefoli e di un fattore di riduzione che dipende dal tipo di
imbracatura;
f) al fine di verificare che sia stato raggiunto il
coefficiente di utilizzazione adeguato, il fabbricante o il suo
mandatario deve effettuare o fare effettuare le prove appropriate per
ciascun tipo di componente di cui alle lettere a), b), c) e d).
4.1.2.6. Controllo dei movimenti
I dispositivi di controllo dei
movimenti devono agire in modo da mantenere in condizioni di sicurezza
la macchina su cui sono installati.
a) La macchina deve essere
progettata, costruita o attrezzata con dispositivi che mantengono
l'ampiezza dei movimenti dei loro componenti entro i limiti previsti.
L'attivita' di questi dispositivi deve essere preceduta eventualmente
da un segnale.
b) Se piu' macchine fisse o traslanti su rotaie possono
compiere evoluzioni simultanee con rischio di urti, dette macchine
devono essere progettate e costruite per poter essere equipaggiate di
sistemi che consentano di evitare tali rischi.
c) La macchina deve
essere progettata e costruita in modo che i carichi non possano
derivare pericolosamente o cadere improvvisamente in caduta libera
anche in caso di interruzione parziale o totale di energia o quando
cessa l'azione dell'operatore.
d) Tranne che per le macchine il cui
lavoro richieda una siffatta applicazione, nelle normali condizioni di
esercizio non deve essere possibile abbassare il carico soltanto sotto
il controllo di un freno a frizione.
e) Gli organi di presa devono
essere progettati e costruiti in modo da evitare la caduta improvvisa
dei carichi.
4.1.2.7. Movimenti di carichi durante la movimentazione
Il posto di manovra della macchina deve essere posizionato in modo
tale da assicurare la piu' ampia visuale possibile delle traiettorie
degli elementi in movimento, per evitare la possibilita' di urtare
persone, materiali o altre macchine che possono funzionare
simultaneamente e quindi presentare un pericolo.
Le macchine a carico
guidato devono essere progettate e costruite in modo tale da prevenire
lesioni alle persone dovute ai movimenti del carico, del supporto del
carico o degli eventuali contrappesi.
4.1.2.8. Macchine che collegano
piani definiti
4.1.2.8.1. Movimenti del supporto del carico
Il
movimento del supporto del carico delle macchine che collegano piani
definiti deve essere a guida rigida verso e ai piani. Anche i sistemi
a forbice sono considerati a guida rigida.
4.1.2.8.2. Accesso del
supporto del carico
Se al supporto del carico hanno accesso persone,
la macchina deve essere progettata e costruita in modo da garantire
che il supporto del carico resti immobile durante l'accesso, in
particolare al momento del carico o dello scarico.
La macchina deve
essere progettata e costruita in modo da garantire che il dislivello
tra il supporto del carico e il piano servito non crei rischi di
inciampo.
4.1.2.8.3. Rischi dovuti al contatto con il supporto del
carico in movimento
Se necessario, per soddisfare i requisiti di cui
al punto 4.1.2.7, secondo comma, il percorso del supporto del carico
deve essere reso inaccessibile durante il funzionamento normale.
Se,
durante l'ispezione o la manutenzione c'e' il rischio che le persone
situate al di sotto o al di sopra del supporto del carico siano
schiacciate tra il supporto del carico e le parti fisse, deve essere
lasciato spazio libero sufficiente tramite volumi di rifugio o
dispositivi meccanici di blocco del movimento del supporto del carico.
4.1.2.8.4. Rischio di caduta del carico dal supporto del carico
Se
c'e' il rischio di caduta del carico dal supporto del carico, la
macchina deve essere progettata e costruita in modo da prevenire tale
rischio.
4.1.2.8.5. Piani
Devono essere prevenuti i rischi dovuti al
contatto delle persone ai piani con il supporto del carico in
movimento o altre parti mobili.
Se c'e' il rischio di caduta di
persone nel percorso del supporto del carico quando quest'ultimo non
e' presente ai piani, devono essere installati ripari per evitare tale
rischio. Detti ripari non devono aprirsi in direzione del percorso del
supporto del carico. Devono essere montati con un dispositivo di
interblocco controllato dalla posizione del supporto del carico che
impedisce:
- movimenti pericolosi del supporto del carico finche' i
ripari non sono chiusi e bloccati,
- l'apertura pericolosa di un
riparo finche' il supporto del carico non si sia arrestato al piano
corrispondente.
4.1.3. Idoneita' all'impiego
Il fabbricante o il suo
mandatario si accerta, all'atto dell'immissione sul mercato o della
prima messa in servizio delle macchine di sollevamento o degli
accessori di sollevamento, con adeguate misure che egli prende o fa
prendere, che gli accessori di sollevamento e le macchine di
sollevamento pronti ad essere utilizzati, a operazione manuale o a
operazione motorizzata, possano compiere le funzioni previste in
condizioni di sicurezza.
Le prove statiche e dinamiche di cui al punto
4.1.2.3 devono essere eseguite su tutte le macchine di sollevamento
pronte per essere messe in servizio.
Se le macchine non possono essere
montate nei locali del fabbricante o del suo mandatario, le misure
appropriate devono essere prese sul luogo dell'utilizzazione. In caso
contrario, esse possono essere prese tanto nei locali del fabbricante
quanto sul luogo dell'utilizzazione.
4.2. REQUISITI PER LE MACCHINE
MOSSE DA ENERGIA DIVERSA DA QUELLA UMANA
4.2. 1. Comando dei movimenti
Devono essere utilizzati dispositivi di comando ad azione mantenuta
per il comando della macchina o delle sue attrezzature. Per i
movimenti, parziali o totali, per i quali non si corre il rischio di
urto da parte del carico o della macchina, si possono sostituire detti
comandi con dispositivi di comando che consentono movimenti con
arresti automatici a posizioni preselezionate senza dover mantenere
l'azionamento da parte dell'operatore.
4.2.2. Controllo delle
sollecitazioni
Le macchine con un carico massimo di utilizzazione pari
almeno a 1.000 kg o il cui momento di rovesciamento e' pari almeno a
40.000 Nm devono essere dotate di dispositivi che avvertano il
conducente e impediscano i movimenti pericolosi in caso:
- di
sovraccarico sia per eccesso di carico massimo di utilizzazione, sia
per superamento del momento massimo di utilizzazione dovuto a tale
carico, o
- di superamento del momento di rovesciamento.
4.2.3.
Impianti guidati da funi
Le funi portanti, traenti o portanti e
traenti devono essere tese da contrappesi o da un dispositivo che
consente di controllare in permanenza la tensione.
4.3. INFORMAZIONI E
MARCATURA
4.3. 1. Catene, funi e cinghie
Ogni lunghezza di catena,
fune o cinghia di sollevamento che non faccia parte di un insieme deve
recare una marcatura o, se cio' non e' possibile, una targa o un
anello inamovibile con i riferimenti del fabbricante o del suo
mandatario e l'identificazione della relativa attestazione.
L'attestazione sopra menzionata deve contenere almeno le seguenti
indicazioni:
a) nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del
suo mandatario;
b) descrizione della catena o della fune comprendente:
- dimensioni nominali,
- costruzione,
- materiale di fabbricazione, e
- qualsiasi trattamento metallurgico speciale subito dal materiale;
c)
metodo di prova impiegato;
d) carico massimo che deve essere
sopportato, durante il funzionamento, dalla catena o dalla fune. Una
forcella di valori puo' essere indicata in funzione delle applicazioni
previste.
4.3.2. Accessori di sollevamento
Gli accessori di
sollevamento devono recare le seguenti indicazioni:
- identificazione
del materiale, qualora tale informazione sia necessaria per la
sicurezza di utilizzo,
- carico massimo di utilizzazione.
Per gli
accessori di sollevamento sui quali la marcatura e' materialmente
impossibile, le indicazioni di cui al primo comma devono essere
riportate su una targa o un altro mezzo equivalente fissato saldamente
all'accessorio.
Le indicazioni devono essere leggibili e situate in un
punto in cui non rischino di scomparire per effetto dell'usura ne' di
compromettere la resistenza dell'accessorio.
4.3.3. Macchine di
sollevamento
Il carico massimo di utilizzazione deve essere marcato in
modo ben visibile sulla macchina. Questa marcatura deve essere
leggibile, indelebile e chiara.
Se il carico massimo di utilizzazione
dipende dalla configurazione della macchina, ogni posto di lavoro
sara' munito di una targa dei carichi che indichi sotto forma di
tabelle o di diagrammi i carichi di utilizzazione consentiti per ogni
singola configurazione.
Le macchine destinate al sollevamento di sole
cose, munite di un supporto del carico accessibile alle persone,
devono recare un'avvertenza chiara ed indelebile che vieti il
sollevamento di persone. Detta avvertenza deve essere visibile da
ciascun posto da cui e' possibile l'accesso.
4.4. ISTRUZIONI
4.4.1.
Accessori di sollevamento
Ogni accessorio di sollevamento, o ciascuna
partita di accessori di sollevamento commercialmente indivisibile,
deve essere accompagnato da istruzioni che forniscano almeno le
seguenti indicazioni:
a) uso previsto;
b) limiti di utilizzazione [in
particolare per gli accessori di sollevamento quali ventose magnetiche
o a vuoto che non soddisfano pienamente le disposizioni del punto
4.1.2.6, lettera e)];
c) istruzioni per il montaggio, l'uso e la
manutenzione;
d) coefficiente di prova statica utilizzato.
4.4.2.
Macchine di sollevamento
Le macchine di sollevamento devono essere
accompagnate da istruzioni che forniscano le informazioni seguenti:
a)
caratteristiche tecniche, in particolare:
- il carico massimo di
utilizzazione ed eventualmente un richiamo alla targa dei carichi o
alla tabella dei carichi di cui al punto 4.3.3, secondo comma,
- le
reazioni sugli appoggi o sugli incastri e, se del caso, le
caratteristiche delle guide,
- eventualmente la definizione ed i mezzi
di installazione delle zavorre;
b) contenuto del registro di controllo
della macchina, se non e' fornito insieme a quest'ultima;
c)
raccomandazioni per l'uso, in particolare per ovviare alle
insufficienze della visione diretta del carico da parte
dell'operatore;
d) se del caso, un rapporto di prova che descriva
dettagliatamente le prove statiche e dinamiche effettuate dal
fabbricante o dal suo mandatario, o per suo conto;
e) per le macchine
che non sono montate, presso il fabbricante, nella loro configurazione
di utilizzazione, le istruzioni necessarie per attuare le disposizioni
di cui al punto 4.1.3 prima della loro prima messa in servizio.
5.
REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA
SALUTE PER LE MACCHINE DESTINATE AD ESSERE UTILIZZATE NEI LAVORI
SOTTERRANEI
Le macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori
sotterranei devono soddisfare tutti i requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute descritti dal presente capitolo
(cfr. Principi generali, punto 4).
5.1. RISCHI DOVUTI ALLA MANCANZA DI
STABILITA'
Le armature semoventi devono essere progettate e costruite
in modo da permettere un adeguato orientamento, quando vengono
spostate, e non devono ribaltarsi prima e durante la messa sotto
pressione e dopo la decompressione. Devono disporre di ancoraggi per
la piastra di testa dei raccordi idraulici individuali.
5.2.
CIRCOLAZIONE
Le armature semoventi devono permettere alle persone di
circolare senza intralci.
5.3. DISPOSITIVI DI COMANDO
I dispositivi di
comando dell'acceleratore e dei freni che consentono di spostare le
macchine che scorrono su rotaia devono essere azionati a mano.
Tuttavia i dispositivi di consenso possono essere a pedale.
I
dispositivi di comando delle armature semoventi devono essere
progettati, costruiti e disposti in modo da permettere che, durante
l'operazione di avanzamento, gli operatori siano protetti da
un'armatura fissa. I dispositivi di comando devono essere protetti da
qualsiasi azionamento involontario.
5.4. ARRESTO DELLO SPOSTAMENTO
Le
locomotive destinate ad essere impiegate nei lavori sotterranei devono
essere munite di un dispositivo di consenso che agisca sul circuito di
comando dello spostamento della macchina di modo che si arresti, se il
conducente non e' piu' in grado di comandarlo.
5.5. INCENDIO
Il
secondo trattino del punto 3.5.2 e' obbligatorio per le macchine
comprendenti parti ad alto rischio di infiammabilita'.
Il sistema di
frenatura delle macchine destinate ad essere impiegate nei lavori
sotterranei deve essere progettato e costruito in modo da non produrre
scintille o essere causa di incendio.
Le macchine a motore a
combustione interna destinate ad essere impiegate in lavori
sotterranei devono essere dotate esclusivamente di motore che utilizzi
un combustibile a bassa tensione di vapore che escluda qualsiasi
scintilla di origine elettrica.
5.6. EMISSIONI DI GAS DI SCARICO
I gas
di scarico emessi da motori a combustione interna non devono essere
evacuati verso l'alto.
6. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI
SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER LE MACCHINE CHE PRESENTANO
PARTICOLARI PERICOLI DOVUTI AL SOLLEVAMENTO DI PERSONE
Le macchine che
presentano pericoli dovuti al sollevamento di persone devono
soddisfare tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute descritti dal presente capitolo (cfr. Principi
generali, punto 4).
6.1. CONSIDERAZIONI GENERALI
6.1.1. Resistenza
meccanica
Il supporto del carico, incluse eventuali botole, deve
essere progettato e costruito in modo da offrire lo spazio e la
resistenza corrispondenti al numero massimo di persone consentito nel
supporto del carico e al carico massimo di utilizzazione.
I
coefficienti di utilizzazione dei componenti di cui ai punti 4.1.2.4 e
4.1.2.5 non sono sufficienti per le macchine destinate al sollevamento
di persone e devono, come regola generale, essere raddoppiati. Le
macchine destinate al sollevamento di persone o di persone e cose
devono essere munite di un sistema di sospensione o di sostegno del
supporto del carico, progettato e costruito in modo tale da garantire
un adeguato livello globale di sicurezza e di evitare il rischio di
caduta del supporto del carico.
Se per sospendere il supporto del
carico sono utilizzate funi o catene, come regola generale sono
richieste almeno due funi o catene indipendenti, ciascuna con il
proprio ancoraggio.
6.1.2. Controllo delle sollecitazioni per le
macchine mosse da un'energia diversa dalla forza umana
I requisiti di
cui al punto 4.2.2 si applicano a prescindere dal carico massimo di
utilizzazione e dal momento di rovesciamento, a meno che il
fabbricante possa dimostrare che non ci sono rischi di sovraccarico o
di rovesciamento.
6.2. DISPOSITIVI DI COMANDO
Se i requisiti di
sicurezza non impongono altre soluzioni, come regola generale il
supporto del carico deve essere progettato e costruito in modo che le
persone che vi si trovano dispongano di dispositivi di comando dei
movimenti di salita e discesa e, se del caso, di altri movimenti del
supporto del carico.
Tali dispositivi di comando devono avere la
precedenza sugli altri dispositivi di comando dello stesso movimento
salvo sui dispositivi di arresto di emergenza.
I dispositivi di
comando di tali movimenti devono essere del tipo ad azione mantenuta,
tranne quando lo stesso supporto del carico e' completamente chiuso.
6.3. RISCHI PER LE PERSONE CHE SI TROVANO NEL SUPPORTO DEL CARICO O
SOPRA DI ESSO
6.3.1. Rischi dovuti ai movimenti del supporto del
carico
Le macchine per il sollevamento di persone devono essere
progettate, costruite e attrezzate in modo tale che le accelerazioni o
le decelerazioni del supporto del carico non generino rischi per le
persone.
6.3.2. Rischio di caduta delle persone dal supporto del
carico Il supporto del carico non deve inclinarsi tanto da comportare
un rischio di caduta per i suoi occupanti, anche durante i movimenti
della macchina e del supporto del carico.
Se il supporto del carico e'
progettato per fungere da posto di lavoro, devono essere prese
disposizioni per garantirne la stabilita' e impedire movimenti
pericolosi.
Se le misure di cui al punto 1.5.15 non sono sufficienti,
i supporti del carico devono essere muniti di ancoraggi appropriati in
numero adeguato al numero di persone consentito nel supporto del
carico. I punti di ancoraggio devono essere sufficientemente
resistenti per l'uso di attrezzature per la protezione individuale
contro le cadute dall'alto.
Eventuali botole nel pavimento o nel
soffitto o portelli laterali devono essere progettati e costruiti in
modo da impedire l'apertura involontaria e devono aprirsi in senso
contrario al rischio di caduta in caso di apertura inopinata.
6.3.3.
Rischio dovuto alla caduta di oggetto sul supporto del carico
Se c'e'
il rischio di caduta di oggetti sul supporto del carico con
conseguente pericolo per le persone, il supporto del carico deve
essere munito di una copertura di protezione.
6.4. MACCHINE CHE
COLLEGANO PIANI DEFINITI
6.4.1. Rischi per le persone che si trovano
nel supporto del carico o sopra di esso
Il supporto del carico deve
essere progettato e costruito in modo da prevenire i rischi dovuti al
contatto tra le persone e/o le cose, che si trovano nel supporto del
carico o sopra di esso, con elementi fissi o mobili. Se necessario,
per soddisfare questo requisito, il supporto del carico stesso deve
essere completamente chiuso e con porte munite di un dispositivo di
interblocco che impedisca movimenti pericolosi del supporto del
carico, se le porte non sono chiuse. Le porte devono restare chiuse se
il supporto del carico si arresta tra i piani, qualora vi sia il
rischio di caduta dal supporto del carico.
La macchina deve essere
progettata, costruita e, se necessario, munita di dispositivi in modo
da impedire movimenti incontrollati in salita o in discesa del
supporto del carico. Detti dispositivi devono essere in grado di
arrestare il supporto del carico in condizioni di carico di
utilizzazione massimo e di velocita' massima prevedibile.
L'azione di
arresto non deve causare decelerazioni dannose per gli occupanti, in
qualsiasi condizione di carico.
6.4.2. Comandi ai piani
I comandi ai
piani, ad eccezione di quelli di emergenza, non devono avviare
movimenti del supporto del carico quando:
- i dispositivi di comando
nel supporto del carico sono azionati,
- il supporto del carico non si
trova a un piano.
6.4.3. Accesso al supporto del carico
I ripari ai
piani e sul supporto del carico devono essere progettati e costruiti
in modo da garantire il trasferimento in condizioni di sicurezza verso
il supporto del carico e viceversa, tenuto conto della gamma
prevedibile di cose e persone da sollevare.
6.5. MARCATURE
Nel
supporto del carico devono figurare le informazioni necessarie per
garantire la sicurezza, inclusi:
- il numero di persone consentito nel
supporto del carico,
- il carico di utilizzazione massimo.
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