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ALLEGATO XI
(previsto dall'articolo 11, comma 2)
Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la
notifica degli organismi
1. L'organismo, il suo direttore ed il
personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono
essere ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne'
l'installatore delle macchine che controllano, ne' il mandatario di
una di queste persone. Essi non possono intervenire ne' direttamente
ne' in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione,
commercializzazione o manutenzione di tali macchine. Cio' non esclude
la possibilita' di uno scambio di informazioni tecniche fra il
fabbricante e l'organismo.
2. L'organismo e il suo personale devono
eseguire le operazioni di verifica con la massima integrita'
professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi
da qualsiasi pressione e incentivo, soprattutto di natura finanziaria,
che possano influenzare il loro giudizio o i risultati del controllo,
in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone
interessati ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo deve
disporre, per ogni categoria di macchine per la quale e' notificato,
del personale avente le conoscenze tecniche e l'esperienza sufficiente
e adeguata per poter effettuare la valutazione della conformita'.
L'organismo deve possedere i mezzi necessari per svolgere
adeguatamente le operazioni tecniche ed amministrative connesse
all'esecuzione delle verifiche; esso deve poter anche disporre del
materiale necessario per le verifiche eccezionali.
4. Il personale
incaricato del controllo deve possedere:
- una buona formazione
tecnica e professionale,
- una conoscenza soddisfacente delle
prescrizioni relative alle prove che esso effettua ed una pratica
sufficiente di tali prove,
- le capacita' necessarie per redigere le
certificazioni, i verbali e le relazioni richieste per stabilire la
validita' dei risultati delle prove.
5. L'indipendenza del personale
incaricato del controllo deve essere garantita. La retribuzione di
ciascun addetto non deve essere commisurata ne' al numero di controlli
effettuati, ne' ai risultati di tali controlli.
6. L'organismo deve
sottoscrivere un contratto di assicurazione "responsabilita'
civile", a meno che detta responsabilita' civile non sia
direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che i
controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato membro.
7. Il
personale dell'organismo e' vincolato al segreto professionale in
ordine a tutto cio' di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue
funzioni (salvo che nei confronti delle autorita' amministrative
competenti dello Stato in cui esercita le sue attivita') nel quadro
della direttiva 2006/42/CE o di qualsiasi disposizione di esecuzione
di diritto interno.
8. Gli organismi notificati partecipano alle
attivita' di coordinamento. Essi partecipano inoltre direttamente alla
normalizzazione europea, o vi sono rappresentati, o assicurano di
conoscere la situazione delle norme pertinenti.
9. Il Ministero dello
sviluppo economico adotta tutte le misure che ritiene necessarie per
assicurare che, in caso di cessazione delle attivita' di un organismo
notificato, i fascicoli dei loro clienti siano inviati ad un altro
organismo o siano tenuti a disposizione dello stesso Ministero. |