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ALLEGATO IX
(previsto dall'articolo 9, comma 3,
lettera b), e comma 4, lettera a))
Esame CE del tipo
L'esame CE del
tipo e' la procedura secondo la quale un organismo notificato verifica
e attesta che un modello rappresentativo di una macchina di cui
all'allegato IV (di seguito "tipo") soddisfa i requisiti
della direttiva 2006/42/CE.
1. Il fabbricante o il suo mandatario deve
elaborare, per ogni tipo, il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII,
parte A.
2. Per ogni tipo, la domanda d'esame CE del tipo e'
presentata dal fabbricante o dal suo mandatario ad un organismo
notificato di sua scelta.
La domanda contiene:
- il nome e l'indirizzo
del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario,
- una
dichiarazione scritta che specifichi che la stessa domanda non e'
stata presentata a un altro organismo notificato,
- il fascicolo
tecnico. Inoltre il richiedente mette a disposizione dell'organismo
notificato un campione del tipo. L'organismo notificato puo' chiedere
altri campioni, se il programma delle prove lo richiede.
3.
L'organismo notificato:
3.1. esamina il fascicolo tecnico, verifica
che il tipo sia stato fabbricato conformemente a tale fascicolo e
individua gli elementi che sono stati progettati conformemente alle
disposizioni applicabili delle norme di cui all'articolo 4, comma 2,
nonche' gli elementi la cui progettazione non si basa sulle
disposizioni applicabili delle suddette norme;
3.2. effettua o fa
effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessarie per
verificare se le soluzioni adottate soddisfano i requisiti essenziali
di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva
2006/42/CE, qualora non siano state applicate le norme di cui
all'articolo 4, comma 2;
3.3. effettua o fa effettuare i controlli, le
misurazioni e le prove necessarie per verificare se, qualora siano
state applicate le norme armonizzate di cui all'articolo 4, comma 2,
l'applicazione sia effettiva;
3.4. si accorda con il richiedente sul
luogo in cui verificare che il tipo e' stato fabbricato conformemente
al fascicolo tecnico esaminato ed effettuare i controlli, le
misurazioni e le prove necessari.
4. Se il tipo e' conforme alle
disposizioni della direttiva 2006/42/CE, l'organismo notificato
rilascia al richiedente un attestato di esame CE del tipo. L'attestato
contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante e del suo mandatario, i
dati necessari all'identificazione del tipo approvato, le conclusioni
dell'esame e le condizioni di validita' dell'attestato.
Il fabbricante
e l'organismo notificato conservano per quindici anni dal rilascio
dell'attestato una copia del medesimo, il fascicolo tecnico e tutti i
documenti significativi che lo riguardano.
5. Qualora il tipo non
soddisfi le prescrizioni della direttiva 2006/42/CE, l'organismo
notificato rifiuta il rilascio al richiedente dell'attestato di esame
CE del tipo e motiva tale rifiuto fornendo tutti i dettagli. Esso ne
informa il richiedente, gli altri organismi notificati e lo Stato
membro che l'ha notificato. Va prevista una procedura di ricorso.
6.
Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene il fascicolo
tecnico relativo all'attestato di esame CE del tipo di tutte le
modifiche apportate al tipo approvato. L'organismo notificato esamina
tali modifiche e deve o confermare la validita' dell'attestato di
esame CE del tipo esistente o emetterne uno nuovo, se le modifiche
sono tali da rimettere in questione la conformita' ai requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute o alle condizioni di
utilizzo previste del tipo.
7. La Commissione, gli Stati membri e gli
altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, una copia
degli attestati di esame CE del tipo. Su richiesta motivata, la
Commissione e gli Stati membri possono ottenere una copia del
fascicolo tecnico e dei risultati degli esami effettuati
dall'organismo notificato.
8. I fascicoli e la corrispondenza
riguardanti le procedure di esame CE del tipo sono redatti nella(e)
lingua(e) comunitaria(e) ufficiale(i) dello Stato membro in cui e'
stabilito l'organismo notificato o in ogni altra lingua comunitaria
ufficiale che esso puo' accettare.
9. Validita' dell'attestato di
esame CE del tipo
9.1. L'organismo notificato ha la responsabilita'
permanente di assicurare che l'attestato di esame CE del tipo rimanga
valido. Esso informa il fabbricante di ogni eventuale cambiamento di
rilievo che avesse un'implicazione sulla validita' dell'attestato.
L'organismo notificato revoca gli attestati non piu' validi.
9.2. Il
fabbricante della macchina in questione ha la responsabilita'
permanente di assicurare che detta macchina sia conforme al
corrispondente stato dell'arte.
9.3. Il fabbricante chiede
all'organismo notificato di riesaminare la validita' dell'attestato di
esame CE del tipo ogni cinque anni.
Se considera che l'attestato
rimane valido tenuto conto dello stato dell'arte, l'organismo
notificato ne proroga la validita' per altri cinque anni.
Il
fabbricante e l'organismo notificato conservano una copia di tale
attestato, del fascicolo tecnico e di tutti i documenti pertinenti per
un periodo di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio
dell'attestato in questione.
9.4. Qualora la validita' dell'attestato
di esame CE del tipo non sia prorogata, il fabbricante cessa di
immettere sul mercato la macchina in questione. |