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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17- Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. (10G0031) (Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 41 del 19 febbraio 2010) 

Entrata in vigore del provvedimento: 6 marzo 2010

INDICE

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

 

ALLEGATI -------

 

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

Allegato 6

Allegato 7

Allegato 8

Allegato 9

Allegato 10

Allegato 11

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE; 

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l’articolo 1, l’allegato B, e gli articoli 2, 3 e 4; 

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994, ed in particolare l’articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle attivita' amministrative finalizzate alla marcatura CE; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009; 

Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha reso parere; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010; 

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze; 

E M A N A 

il seguente decreto legislativo: 

ART. 1

(Campo d'applicazione) 

1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti, cosi' come definiti all'articolo 2: 

a) macchine; 

b) attrezzature intercambiabili; 

c) componenti di sicurezza; 

d) accessori di sollevamento;

e) catene, funi e cinghie;

f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; 

g) quasi-macchine. 

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo: 

a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria; 

b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento; 

c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattivita'; 

d) le armi, incluse le armi da fuoco; 

e) i seguenti mezzi di trasporto: 

1) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 novembre 2004, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva n. 2003/37/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 

2) veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della legge 27 dicembre 1973, n. 942, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 70/156/CEE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 

3) veicoli oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 31 gennaio 2003, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 

4) veicoli a motore esclusivamente da competizione; 

5) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli.

f) le navi marittime e le unita' mobili off-shore, nonche' le macchine installate a bordo di tali navi e/o unita'; 

g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine; 

h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori; 

i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; 

l) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni; 

m) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, oggetto della direttiva 2006/95/CE in materia di bassa tensione: 

1) elettrodomestici destinati a uso domestico; 

2) apparecchiature audio e video; 

3) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione; 

4) macchine ordinarie da ufficio; 

5) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione; 

6) motori elettrici; 

n) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione: 

1) apparecchiature di collegamento e di comando; 

2) trasformatori. 

3. Quando per una macchina i pericoli di cui all'allegato 1 sono interamente o parzialmente disciplinati in modo piu' specifico da altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie, il presente decreto non si applica a tale macchina e per tali pericoli.

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