|
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva
95/16/CE;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in
particolare l’articolo 1, l’allegato B, e gli articoli 2, 3 e 4;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 1994, ed in particolare
l’articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle
attivita' amministrative finalizzate alla marcatura CE;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,
concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva
95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la
concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della
relativa licenza di esercizio;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;
Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha reso parere;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e
delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e
dell’economia e delle finanze;
E M A N A
il seguente decreto
legislativo:
ART. 1
(Campo d'applicazione)
1. Le norme del presente
decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti, cosi' come
definiti all'articolo 2:
a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene,
funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g)
quasi-macchine.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto legislativo:
a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere
utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti
identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;
b) le
attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;
c) le
macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che,
in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattivita';
d) le armi, incluse le armi da fuoco;
e) i seguenti mezzi di
trasporto:
1) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19
novembre 2004, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del
16 aprile 2005, di recepimento della direttiva n. 2003/37/CE, ad
esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
2) veicoli a
motore e loro rimorchi oggetto della legge 27 dicembre 1973, n. 942, e
successive modificazioni, di recepimento della direttiva 70/156/CEE,
ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
3) veicoli
oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
in data 31 gennaio 2003, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale
n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE,
ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
4) veicoli a
motore esclusivamente da competizione;
5) mezzi di trasporto per via
aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine
installate su tali veicoli.
f) le navi marittime e le unita' mobili
off-shore, nonche' le macchine installate a bordo di tali navi e/o
unita';
g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini
militari o di mantenimento dell'ordine;
h) le macchine appositamente
progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente
utilizzate nei laboratori;
i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle
miniere;
l) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le
rappresentazioni;
m) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano
nelle categorie seguenti, oggetto della direttiva 2006/95/CE in
materia di bassa tensione:
1) elettrodomestici destinati a uso
domestico;
2) apparecchiature audio e video;
3) apparecchiature nel
settore delle tecnologie dell'informazione;
4) macchine ordinarie da
ufficio;
5) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa
tensione;
6) motori elettrici;
n) le seguenti apparecchiature
elettriche ad alta tensione:
1) apparecchiature di collegamento e di
comando;
2) trasformatori.
3. Quando per una macchina i pericoli di
cui all'allegato 1 sono interamente o parzialmente disciplinati in
modo piu' specifico da altri provvedimenti di recepimento di direttive
comunitarie, il presente decreto non si applica a tale macchina e per
tali pericoli. |