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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17- Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. (10G0031) (Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 41 del 19 febbraio 2010) 

Entrata in vigore del provvedimento: 6 marzo 2010

INDICE

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

 

ALLEGATI -------

 

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

Allegato 6

Allegato 7

Allegato 8

Allegato 9

Allegato 10

Allegato 11

 

 

 

 

 

 

 

ART. 19

(Norme finali e transitorie)

1. L'elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'allegato V e' aggiornato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione degli eventuali aggiornamenti dell'elenco di tali componenti da parte dalla Commissione europea in base all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/42/CE. 

2. Gli organismi gia' notificati ai sensi della direttiva 89/392/CEE e successive modificazioni, codificata dalla direttiva 98/37/CE, recepite con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, devono chiedere al Ministero dello sviluppo economico la conferma della validita' della loro notifica, nel rispetto di quanto contenuto nell'articolo 11, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 4 del medesimo articolo 11. Decorso tale termine, in mancanza della domanda di conferma, le autorizzazioni si intendono decadute. Alla decisione sulla domanda di conferma della notifica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3. 

3. E' data facolta' al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concedere notifica provvisoria, di durata pari a quattro mesi, ad organismi in relazione alle attivita' di certificazione CE del tipo. Tale notifica provvisoria potra' essere successivamente rinnovata, per lo stesso periodo di tempo, fino ad un massimo di due volte. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5, dell'articolo 11. 

4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2010 

NAPOLITANO 

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri 

RONCHI, Ministro per le politiche europee 

SCAJOLA, Ministro dello sviluppo economico 

SACCONI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

FRATTINI, Ministro degli affari esteri 

ALFANO, Ministro della giustizia 

REMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

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