Il 12 novembre 2005
entrano in vigore le disposizioni introdotte dalla legge 18 aprile
2005, n. 62 che ha modificato il Decreto legislativo 626/94.
Entro tale data il
datore di lavoro deve adeguare ai requisiti indicati al paragrafo 2-bis
dell'allegato XV del D.lgs 626/94, così come modificato dalla legge
62/2005, le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei
lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme
nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti
di sicurezza di carattere costruttivo.
Fino a quando non siano
stati completati
gli adeguamenti richiesti dalle nuove disposizioni il datore di lavoro deve
adottare misure alternative che garantiscano un
livello di sicurezza equivalente.
-
LEGGE
18 aprile 2005, n. 62 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2004. (pubblicata nel Supplemento
Ordinario n. 76 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 96 del 27 aprile 2005)
- DECRETO
LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626
- Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di
lavoro. (Pubblicato
nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994)
- PRONUNCIAMENTI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 10 aprile 2003
«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 89/655/CEE - Trasposizione incompleta» - C-65/01.