Conoscere il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Il RLS nel sistema della SSL

La figura del RLS è stata ufficialmente introdotta nell’ordinamento legislativo italiano nel 1994 con il D.Lgs. 626/94 che recepiva una serie di Direttiva europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Dobbiamo però ricordare che una forma di rappresentanza dei lavoratori per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro era già presente con lo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970).

L’articolo 9 della Legge 300/70 prevede, fin dal giugno 1970, il diritto dei lavoratori di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali “mediante loro rappresentanti”.

Ad oggi la figura del RLS è disciplinata dal D.Lgs 812008, indicato anche come Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (TUS o TUSL). Il Titolo I, Capo II, Sezione VII prevede tre tipologie di rappresentanza:

  • Aziendale;
  • Territoriale o di comparto;
  • Sito produttivo.

RLS Aziendale o unità produttive

Come previsto dall’articolo 47 del TUS nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

E’ un diritto del lavoratori eleggere il RLS ma non è un obbligo, quando non viene eletto è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo.

RLS territoriale

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), previsto dall’articolo 48 del TUS, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Le modalità di elezione o designazione sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

RLS sito produttivo

L’articolo 49 del TUS prevede che i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSSP) siano individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:

  • porti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
  • impianti siderirgici;
  • cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
  • contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.

Il RLSSP è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.

Compiti e prerogative del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il RLS ha la prerogativa di poter interagire con tutti i soggetti della sicurezza come fiduciario dei lavoratori. L’articolo 50 del TUS, fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, ne definisce le attribuzioni:

  • può accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  • è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • è consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative;
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  • partecipa alla riunione periodica prevista dall’articolo 35;
  • fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  • avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • puo’ fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi (DVR) e quando ricorrono le condizioni, anche del documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

Deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione. Deve disporre dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati sugli infortuni comunicati in via telematica all’INAIL e all’IPSMA.

Non può subire pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

La formazione del RLS

Il TUS stabilisce, con l’articolo 37, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puo’ essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori

Responsabilità del RLS

La natura consultiva e propositiva dei compiti assegnati al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non comporta responsabilità nelle decisioni prese dal datore di lavoro. Il D.lgs 81/2008 non prevede sanzioni amministrative o penali a carico del RLS.

Può invece incorrere in sanzioni penali per la violazione del segreto industriale in ordine alle informazioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi ed ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.

GIURISPRUDENZA. Riguardo la responsabilità del RLS è da segnalare la sentenza della Cassazione Penale (25 settembre 2023, n. 38914) che ha condannato per omicidio colposo un RLS ritenendo che il suo comportamento omissivo aveva contribuito casualmente al verificarsi dell’evento lesivo in cui era morto un lavoratore.

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