Tempo di lettura stimato: 3 minuti
Il datore di lavoro ha sempre l’obbligo di formare i lavoratori riguardo i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.
Gli obblighi formativi
La formazione dei lavoratori è uno dei pilastri su cui si basa la sicurezza sul lavoro.
Il D.Lgs. 81/2008 indica tra gli obblighi del datore di lavoro quello di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza. Quando previsto deve anche provvedere all’adestramento specifico dei lavoratori all’uso corretto delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale.
L’esperienza e la formazione maturate e acquisite dai lavoratori nei precedenti rapporti di lavoro non sono idonee a sostituire gli adempimenti formativi che gravano sul datore di lavoro.
Giurisprudenza recente
Con la decisione n. 21031 del 29 maggio 2024 la Cassazione penale, Sez. 4, ha rigettato il ricorso di un procuratore speciale con delega alla sicurezza di una ditta condannato per lesioni personali colpose a un dipendente. Condannato prima dal Tribunale di Belluno, sentenza poi confermata dalla Corte di appello di Venezia, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia nonché nella violazione della normativa antinfortunistica. Nel caso specifico un lavoratore si era ferito mentre utilizzava una motosega.
All’imputato era stato contestato, tra l’altro, di aver omesso di assicurare che il lavoratore ricevesse una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza in merito alle condizioni di impiego della motosega e alle situazioni anomale prevedibili.
Il giudice di primo grado aveva accertato che il lavoratore infortunato non aveva partecipato ai corsi di formazione organizzati dalla società.
L’imputato si era difeso sostenendo che il lavoratore ferito era stato assunto da pochi giorni e che aveva affermato di aver lavorato quindici anni in proprio costruendo baite e di possedere un’esperienza ventennale nell’utilizzo della motosega. L’ispettore dello Spisal aveva accertato che il lavoratore, prima di essere assunto, aveva svolto corsi di formazione come responsabile del servizio di prevenzione, per l’antincendio e primo soccorso e per il montaggio dei ponteggi, mentre per l’uso della motosega non è previsto un corso specifico come per altri tipi di attrezzature, rientrando nella formazione generale.
La Corte ha rigettato il ricorso
Citando precedenti sentenze, la Corte sottolinea che “l’attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, deve necessariamente precedere l’adibizione del lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto, non può essere esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, né dal travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L’apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione previste dalla legge”.
Correlati
- La formazione per la sicurezza sul lavoro
- La formazione dei lavoratori per la sicurezza
- Prassi di riferimento UNI per videoconferenze in maria di SSL
Per approfondire
- Dal sito Olympus: Cassazione Penale, Sez. 4, 29 maggio 2024, n. 21031 – Rischio di kick back e infortunio con l’utilizzo della motosega. L’adempimento degli obblighi formativi non è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore