Mascherina si, ma quale mascherina?

Dall’8 ottobre, come previsto da D.Lgs 19/2020, così modificato dal Decreto-Legge 125/2020, è obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie da utilizzare nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto dove non siano garantita la condizione di isolamento.

Quale mascherina utilizzare per proteggersi dal Covid-19

Ma come si proteggono le vie respiratorie? In questi mesi si sono viste mascherine di diverse tipologie, fattura e colori. Proviamo a fare il punto.

La protezione delle vie respiratorie dal Covid-19 avviene, di norma, con:

  • Facciali filtranti antipolvere classe FFP2 (DPI);
  • Mascherine chirurgiche (Dispositivo Medico);
  • Mascherine di comunità (Generiche).

Facciali filtranti antipolvere

Mascherina FFP2 3M 8810 NR D Senza valvola
Mascherina FFP2 3M 8810 NR D Senza valvola

L’art.74 del D.Lgs 81/2008 definisce i DPI, come ” ... qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro ….“. Le mascherine FFP2 sono DPI in quanti proteggono le vie respiratorie da sostanze pericolose allo stato aeriforme mediante il meccanismo della filtrazione.

Negli ambienti di lavoro devono essere utilizzate quando la mansione prevede l’utilizzo specifico di un DPI per le vie respiratorie, in ambito sanitario, ad esempio, sono utilizzate dal personale per proteggersi da agenti esterni, compreso il Covid-19. Sul dispositivo, oltre al fattore di protezione, deve essere indicata la norma tecnica di riferimento (EN 149) e deve essere presente il marchio CE . Se indossate correttamente hanno un’efficienza filtrante >94%, (le FFP3 >99%).

Quando sono con valvola proteggono chi le indossa dall’ambiente esterno. Non proteggono l’ambiente circostante da eventuali particelle espulse (aerosol) da chi le indossa. Sono utilizzate nei reparti di malattie infettive o terapia intensiva dove sono presenti pazienti affetti da covid-19. La presenza della valvola offre un maggiore confort per chi le indossa.

Quando sono senza valvola proteggono chi le indossa dall’ambiente esterno. Anche se non testate per tale funzione si presuppone, che per le loro caratteristiche, possano proteggere anche l’ambiente circostante trattenendo eventuali particelle (aerosol) espulse da chi le indossa. Sono utilizzate in ospedale e nelle case di cura per assistenza e cura dei pazienti infetti e potenzialmente infetti da Covid-19.

Le mascherine prive del marchio CE possono essere usate per tutta la durata dell’emergenza pandemica, purché abbiano i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 149 e siano state validate dall’Inail.

I dispositivi per la protezione delle vie respiratorie sono di III° categoria e per il loro utilizzo il D.Lgs 81/2008 prevede la formazione e l’addestramento obbligatorio dei lavoratori.

Dispositivi medici

Le mascherine chirurgiche ricadono nell’ambito dei dispositivi medici e hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi.
Il principale utilizzo previsto delle maschere facciali ad uso medico è quello di proteggere il paziente nelle sale operatorie e in altre attività mediche dagli agenti infettivi.

Mascherina chirurgica idrorepellente 1810F 3M, tipo II
Mascherina chirurgica idrorepellente 1810F 3M, tipo II

Sono classificate in due tipi (Tipo I e Tipo II) secondo l’efficienza di filtrazione batterica, il Tipo II è ulteriormente suddiviso a seconda che la maschera sia resistente o meno agli spruzzi. La lettera “R” indica la resistenza agli spruzzi.
la norma europea UNI EN 14683:2019 e il tipo (Tipo I, Tipo II o Tipo IIR) deve essere indicata sull’imballaggio in cui viene fornita la mascherina, oltre al marchio CE, deve essere indicata .

L’efficienza filtrante batterica della mascherina di tipo I è del >95%, del tipo II e IIR è del >98%.

Fino alla fine dell’emergenza Covid-19 è consentito utilizzare mascherine chirurgiche non marcate CE, purché abbiano i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 14683 e siano state validate dall’Istituto Superiore della Sanità (ISS).

Il DL 18/2020 ha stabilito che fino al termine dello stato dell’emergenza covid-19 i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, devono utilizzare le mascherine chirurgiche in quanto sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI). E’ da osservare che in questo caso le mascherine, più che la funzione di DPI svolgono quella di Dispositivi di protezione collettiva (DPC) in quanto, se indossati da tutti, evitano la trasmissione del contagio.

Mascherine di comunità

Mascherina generica (di comunità)
Mascherina generica (di comunità)

Per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID 19 il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, oltre a considerare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e i Dispositivi Medici (DM), ha stabilito ulteriori misure di protezione a favore della collettività.

Nel comma 2 dell’art. 16 viene riportato che “fino al termine dello stato di emergenza […], gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di maschere filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio“.

Il termine maschere di comunità è stato introdotto per la prima volta, dal DPCM 26 aprile 2020 referendosi agli oggetti menzionati dal Decreto Legge 17 marzo 2020.

Le maschere di comunità non sono né Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), né Dispositivi Medici (DM). Sono state introdotte senza precisarne i requisiti minimi dall’art. 16, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, sotto la responsabilità del fabbricante, che ne garantisce la sicurezza.

Le maschere di comunità non possono essere usate per la protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ma possono essere indossate dalla popolazione per il tempo destinato unicamente ad attività non lavorative, al solo fine di contenere la diffusione della pandemia da Covid-19. Hanno lo lo scopo di limitare la dispersione delle particelle espirate dal soggetto che la indossa e non quello di proteggere quest’ultimo.

A luglio di quest’anno l’UNI, considerando che milioni di italiani avrebbero utilizzato le mascherine “generiche” di comunità per le quali non esisteva alcun riferimento utile a valutarne le prestazioni filtranti e la respirabilità, ha reso disponibili due prassi di riferimento 1:
UNI/PdR 90-1:2020 “Maschere di comunità – Parte 1: Requisiti, designazione e marcatura”, che fornisce i requisiti prestazionali, inclusi gli elementi utili per una loro classificazione e marcatura e indicazioni relative alla valutazione di conformità;
UNI/PdR 90.2:2020 “Maschere di comunità – Parte 2: Metodi di prova”, con le indicazioni per lo svolgimento di un metodo di prova innovativo per misurarne le prestazioni filtranti mediante due prove distinte, ovvero l’efficienza di rimozione delle particelle e la resistenza all’attraversamento dell’aria

Identificazione delle mascherine di comunità conformi alla prassi UNI

Le maschere di comunità conformi alla prassi di riferimento UNI/PdR 90-1:2020, oltre a quanto previsto dalla legislazione pertinente, devono essere corredate dalle seguenti informazioni:
a) il nome, il marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante
b) identificazione e tipologia della maschera di comunità
c) marchio UNI
d) il periodo d’uso raccomandato per la maschera di comunità
e) tipologia della maschera (Riutilizzabile, Non riutilizzabile, Biodegradabile)
f) il tipo di utilizzatore (adulto/bambino/sportivo)
g) se la maschera di comunità è progettata per essere riutilizzabile le istruzioni di pulizia e disinfezione (numero di cicli di lavaggio e disinfezione, procedura di lavaggio e disinfezione e metodo di asciugatura),
h) le corrette modalità per indossare, togliere e smaltire la maschera di comunità
i) la seguente avvertenza: “La presente maschera di comunità non è un dispositivo medico ai sensi della Direttiva 93/42/CEE, modificata dalla Direttiva 2007/47/EC (o del Regolamento (UE) n. 2017/745) (maschera facciale ad uso medico) e nemmeno un dispositivo di protezione individuale ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/425 (semimaschera filtrante)
j) nel caso di maschere di comunità per bambini, una avvertenza che indichi che le maschere sono destinate all’uso da parte di bambini di età non inferiore ai 3 anni e che si raccomanda la supervisione di un adulto per bambini tra 3 e 12 anni che le indossano.

L’adozione delle prassi di riferimento Uni è su base volontaria.

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(1) Le prassi di riferimento sono documenti che definiscono prescrizioni tecniche o modelli applicativi di norme tecniche, elaborati con un rapido processo di condivisione ristretta, e costituiscono una tipologia di documento para-normativo nazionale che va nella direzione auspicata di trasferimento dell’innovazione e di preparazione dei contesti di sviluppo per le future attività di normazione, fornendo una risposta tempestiva a una società in cambiamento.
Tutte le prassi di riferimento sono gratuitamente scaricabili dal sito www.uni.com accedendo alla sezione “Catalogo”.