Cantieri edili: dal 1° ottobre è obbligatoria la patente a punti

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Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono essere in possesso della “patente a punti”.

I requisiti richiesti

L’art. 29, comma 19, del Decreto-legge n. 19/2024 sostituisce l’articolo 27 del D.Lgs 81/2008 e introduce la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.

Il nuovo sistema prevede una patente per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma1, lettera a) del D.lgs. 81/2008. La patente è rilasciata in formato digitale, dalla competente sede Ispettorato del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  • iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • Adempimento da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, del preposto e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del D.Lgs 81/2008;
  • adempimento da parte dei dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. 81/2008;
  • possesso del documento unico di regoarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR);
  • possesso del documento unico di regolarità fiscale (DURF).

In attesa del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) , salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro.

Come funziona la patente

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta punti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti o del lavoratore autonomo:

  • accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti;
  • accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;
  • provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
  • riconoscimento  della  responsabilità  datoriale  di  un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
    1) la morte: venti crediti;
    2) un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
    3)   un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.  

Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato il provvedimento di decurtazione, dei corsi di formazione di cui all’art. 37, comma 7del D.lgs. 81/2008. I crediti riacquistati non possono essere superiori a quindici.

La modalità di riacquisto dei crediti prevede anche che dopo due anni dalla notifica degli atti di decurtazione, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato del lavoro della copia degli attestati di frequenza dei relativi corsi di recupero, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino a un massimo di dieci crediti. Tale incremento annuale è possibile solo se l’impresa o il lavoratore autonomo non sia destinatario di ulteriori atti o provvedimenti di decurtazione.

Per le imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione il punteggio è inoltre aumentato di cinque crediti.

Le imprese o i lavoratori autonomi con un punteggio inferiore a quindici crediti della patente non possono operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto dell’appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decuratazione dei crediti, nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs. 81/2008 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).

Il completamento dell’attività oggetto dell’appalto o di subappalto privi di patente o con un credito inferiore a quindici punti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa.

La gestione della patente

Le informazioni relative alla patente confluiscono in una specifica sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’articolo 19 del Decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022.

Dovrà essere un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad individuare le modalità di presentazione della richiesta di rilascio e i contenuti informativi della patente.

Dovrà essere il committente o il responsabile dei lavori a verificare il possesso della patente o dell’attestato SOA da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche in caso di subappalto. La dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dovrà essere inviata all’amministrazione concedente. (art. 90 del D.lgs. 81/008)

La modalità di qualificazione delle imprese e dei lavoratori tramite i crediti potrà essere estesa anche ad altri ambiti di attività.

Le esclusioni

Non sono tenute al possesso della patente a punti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4 del D.Lgs. 36/2003 (codice dei contratti pubblici).

Entrata in vigore

L’articolo 29, comma 19, del Decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, stabilisce che le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti al possesso della patente a punti a far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito dell’integrazione del portale nazionale del sommerso.

Aggiornamento all’articolo ———————————————————————————–

Il Decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, è stato convertito in legge con modificazione dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56. Diverse modifiche riguardano proprio il comma 19 dell’articolo 29 del Decreto-legge 19/2004, che modifica l’art. 27 del D.Lgs. 81/2008.
Alcune modifiche in sede di conversione: sono esclusi dall’obbligo di possedere la patente a punti coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale; l’autocertificazione dei requisti per richiedere la patente; l’inserimento dell’Allegato I-bis al D.Lgs 81/2008 nel quale sono indicate le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente.

Fonte: Gazzetta Ufficiale italiana

Per approfondire

  • DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 – Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (24G00035) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2024)
  • DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.