Preposto inidoneo e responsabilità del datore di lavoro

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Il Preposto risponde degli infortuni avvenuti in violazione degli obblighi derivanti dalla sua posizione di garanzia purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l’evento lesivo in concreto verificatosi.

Il ruolo del preposto

Nell’ambito del D.lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) il preposto, secondo l’attribuzione e la competenza, deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. In caso di comportamenti non conformi deve intervenire fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Quando le disposizioni impartite o persiste l’inosservanza deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. L’articolo 19 del D.lgs. 81/2008 definisce gli obblighi del preposto.

Il preposto ricopre una posizione di garanzia ossia, ha il dovere di vigilare sul rispetto delle regole affinché non avvengano eventi lesivi a danno dei lavoratori. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo di impedire, equivale a cagionarlo (art. 40 del Codice penale).

Dal dicembre 2021 il preposto deve essere individuato dal datore di lavoro.

Inidoneità del preposto

Un recente caso trattato della Cassazione penale riguarda l’inidoneità del preposto e conseguente responsabilità del datore di lavoro.

Era accaduto che un operaio si infortunava eseguendo operazioni di smontaggio di un elevatore e il datore di lavoro era stato ritenuto corresponsabile insieme al preposto di lesioni colpose personali.

I Giudici della Corte di appello di Milano, sulla base di quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, erano giunti alla conclusione che il Preposto – designato dal datore di lavoro alla vigilanza sull’osservanza degli obblighi di legge da parte dei lavoratori – fosse persona del tutto priva di specifiche competenze. La Corte aveva ritenuto che il preposto si limitava, di fatto, a veicolare, sul cantiere, le direttive afferenti allo svolgimento dei lavori, impartite dal datore di lavoro o da suo padre.

Il Datore di lavoro era stato chiamato a rispondere, sul piano penale, per aver designato, in maniera imprudente e negligente, un preposto privo delle necessarie capacità professionali e, pertanto, inidoneo a svolgere, in sua vece, i richiesti compiti di vigilanza. Il datore di lavoro, quale soggetto abbligato all’attività di vigilanza per effetto di una designazione inidonea, aveva omesso di impedire il verificarsi dell’evento, consentendo o, comunque, non impedendo, sebbene ne avesse la possibilità e, prim’ancora, l’obbligo, che un prestatore d’opera privo delle richieste competenze effettuasse l’operazione durante la quale si era poi verificato il sinistro.

Il datore di lavoro aveva ricorso per Cassazione ritenendo, tra l’altro, che non era stata correttamente valutata la posizione di garanzia all’interno del complesso aziendale in cui si era verificato il sinistro e l’individuazione del soggetto titolare di detta posizione.

Nel respingere il ricorso la Cassazione, Sez. 4, ha ricordato il consolidato insegnamento della Suprema Corte: “In tema di infortuni sul lavoro, il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l’evento lesivo in concreto verificatosi”

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Per approfondire

  • Dal sito Olympus – Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza sul lavoro: Cassazione Penale, Sez. 4, 15 febbraio 2024, n. 6790 – Infortunio durante lo smontaggio di un elevatore. Apprendista designato preposto: risponde il datore di lavoro se il preposto è inidoneo