La Valutazione dei rischi

Quando parliamo di valutazione dei rischi è doveroso ricordare la direttiva europea 89/391 CEE del giugno 1989 (Direttiva quadro sulla SSL) che ha rappresentato una tappa fondamentale nel miglioramento della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro in tutta Europa.

La direttiva ha apportato notevoli innovazioni come l’introduzione, quale elemento chiave, il principio della valutazione dei rischi specificandone gli elementi principali (ad esempio, individuazione dei rischi, partecipazione dei lavoratori, introduzione di misure adeguate aventi come priorità l’eliminazione dei rischi alla fonte, documentazione e rivalutazione periodica dei rischi sul luogo di lavoro).

La nuova organizzazione della sicurezza

La Direttiva 89/391 CEE è stata recepita nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 . La valutazione dei rischi diventa punto centrale nell’organizzazione della sicurezza in azienda: la tecnica, l’organizzazione e l’uomo, diventano i tre cardini della sicurezza sul lavoro.
Il decreto è restato in vigore per 14 anni: dal novembre 1994 fino a maggio del 2008, abrogato poi dal D.Lgs 81/2008.

Con il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attualmente vigente, il concetto di valutazione dei rischi si amplia e si rafforza.
Il datore di lavoro deve effettuare una valutazione “globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.”

Prima di parlare del “Valutazione dei Rischi” però, è necessario chiarire alcuni elementi del problema, cioè: pericolo, probabilità e danno.
Il pericolo è una proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (oggetto, sostanza, ecc.) avente il potenziale di causare danni.
Il danno è la possibile conseguenza della presenza di un pericolo.
La probabilità è la “possibilità” che si verifichi un certo evento, dal punto di vista statistico.

L’art. 2 del D.Lgs 81/2008 definisce rischio la “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”.

IL processo valutativo

La valutazione dei rischi, dunque, è un esame sistematico di tutti gli aspetti dell’attività lavorativa volti a stabilire:
– cosa può provocare lesioni o danni;
– se è possibile eliminare i pericoli e nel caso in cui ciò non sia possibile, quali misure di prevenzione o di protezione sono o devono essere messe in atto per controllare i rischi.

L’identificazione dei pericoli. Il primo passaggio della valutazione consiste nell’identificazione dei pericoli, ossia cosa origina il rischio. L’identificazione può avvenire attraverso: liste di controllo (check-list); verifica di conformità alle norme cogenti e ai criteri di buona tecnica; analisi dei processi produttivi; dalle informazioni e dalle esperienze dirette proveniente dagli operatori di tutti i livelli. Occorre anche analizzare gli eventuali precedenti infortuni aziendali e quelli reperibili nei data base istituzionali, o altre fonti attendibili.

I successivi passaggi.

Il calcolo della probabilità. La probabilità rappresenta la valutazione numerica della possibilità che si verifichi un certo evento.
La scala della probabilità fa riferimento all’esistenza di una correlazione più o meno indiretta tra la tipologia dell’attività presa in esame e le carenze riscontrate con il danno che ne potrebbe derivare.
All’indice della probabilità viene assegnato un valore in ordine crescente di rilievo: 1 – improbabile, 2 – poco probabile, 3 – mediamente probabile e 4 – altamente probabile.

La gravità del danno. Per determinare la scala della gravità del danno occorrono anche competenze di tipo sanitario in quanto bisogna far riferimento alla gravità della patologia prodotta dal pericolo valutato, alla reversibilità totale o parziale che l’esposizione a tale pericolo può procurare.
La gravità del danno può essere valutato: 1 – lieve, 2 – medio, 3 – grave e 4 – gravissimo.

Definizione del livello di rischio. Con il modella a matrice il livello del rischio viene calcolato considerando la probabilità che si verifichi un determinato evento e il danno che ne potrebbe conseguire per i lavoratori mediane la formula R=PxD, dove R sta per rischio, P per probabilità e D per danno.
Il rischio è numericamente definito in base ai valori attribuiti alle due variabili (Probabilità e Danno).
Dunque il rischio è tanto più grande quanto più è probabile che accada l’evento negativo e tanto maggiore è la gravità del danno.
Qualora non sia possibile prevenire o eliminare i rischi alla radice occorre stabilire se sia possibile ridurli a un livello idoneo a non compromettere la salute e la sicurezza delle persone esposte.

Il Documento di valutazione dei Rischi (DVR)

A conclusione della valutazione deve essere redatto un documento come previsto dall’art. 28 del D.Lgs 81/2008 (Documento Valutazione dei Rischi – DVR) contenente, tra i quali: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione; le procedure necessarie per attuare le misure da realizzare; l’organigramma della sicurezza; l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Nel DVR devono essere indicato anche il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

L’importanza della valutazione dei rischi è evidenziata dall’obbligo per il datore di lavoro di effettuare immediatamente la valutazione dei rischi in caso di costituzione di nuova impresa, ed elaborare il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Il DVR deve essere custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi

Come dispone l’art. 29 del D.Lgs 81/2008 la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.