Sicurezza sul lavoro: una lunga storia

L’istinto di conservazione è innato nell’uomo, si possiede fin dalla nascita e la ricerca di sicurezza nelle attività umane, compresa quella nei luoghi di lavoro, si perde nel tempo.

Ippocrate – Medico (n. Isola di Coo, 460 a. C. circa – m. 370 a. C. circa)

Nel IV secolo (460-370) Ippocrate diceva ai suoi discepoli di informarsi sempre del mestiere dei loro pazienti per meglio diagnosticare le malattie. Possiamo considerarlo precursore della medicina del lavoro in quanto si occupava del rapporto tra lavoro e malattie. (1)

Nel medioevo Georg Pawer (o Georg Bauer 1494 – 1555) meglio noto come Georgius Agricola, conosciuto come il padre della mineralogia aveva studiato e individuato le malattie collegate  all’attività mineraria. (2)

Andando avanti, nel 1700, incontriamo un’altra figura storica.
Bernardino Ramazzini, professore di medicina all’Università di Modena e Padova. Ramazzini si dedicò all’osservazione delle condizioni di lavoro dialogando con i lavoratori più umili per chiarire le cause dei loro disturbi.
Ramazzini visitava gli ambienti di lavoro per identificare i pericoli e osserva i danni per la salute, anticipa un obbligo che oggi deve assolvere il medico competente. Il suo precetto era: «prevenire è di gran lunga meglio che curare». (3)

L’industrializzazione

Nella prima metà del secolo XIX la problematica della sicurezza sul lavoro emerge in modo evidente con l’avvento dell’industrializzazione. I rapporti di lavoro, che nella società agricola erano basati tra individui, si modificano determinando la divisione tra capitale e lavoro e il distacco tra lavoratore e imprenditore. La nuova situazione stimolò i lavoratori ad associarsi per rivendicare maggiori salari e migliori condizioni di vita che non potevano essere ignorate dall’autorità.

Nel 1886 fu promulgata la “L. 11 febbraio 1886, n. 3657 – Legge di tutela del lavoro dei fanciulli negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere ”.

Era l’inizio di una serie di riforme.

Seguirono una serie di interventi normativi, tra cui:
la Legge17 marzo 1898, n. 80 “Infortuni sul lavoro”, poi nel 1899 con il R.D. 18 giugno 1899, n. 230 “Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni;
La legge 22 dicembre 1912 n. 1361, che istituisce un corpo di ispettori dell’industria e del lavoro;
R.D. 23 luglio 1913, n. 998, approvazione delle norme per il buon governo igienico nei cantieri delle grandi opere
R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno;
La legge 26 aprile 1934, n.653, tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli

Nel 1942 fu approvato il codice civile. L’articolo 2087 stabilì, ed è ancora vigente, che l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

Con la Costituzione della Repubblica italiana, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, oltre a qualificare preliminarmente con l’art.1 in un triplice modo l’Italia: una repubblica, democratica, fondata sul lavoro, con l’art. 41 si stabilisce che: l’iniziativa economica privata è libera ma “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”

La ricostruzione e il boom economico

Negli anni 50 iniziò il periodo del c.d. “boom economico”. Con la legge 12 febbraio 1955, n. 51, il Parlamento delegò il Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. Le disposizioni principali che seguirono:
– DPR 27 aprile 1955 n. 547- Norme per la prevenzione degli infortuni;
– DPR 7 gennaio 1956, n. 164 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
– DPR 19 marzo 1956, n. 303 – Norme generali per l’igiene del lavoro.

Era una prevenzione basata essenzialmente sulla protezione tecnologica delle macchine e delle attrezzature, ossia sulla gestione del “pericolo”.

I Decreti sono rimasti in vigore per quasi cinquanta anni, poi abrogati definitivamente dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

La svolta

La sicurezza, però, non è una caratteristica che può essere stabilita in modo definitivo, per mantenerla occorrono tutta una serie di provvedimenti: organizzativi, tecnici, comportamentali, ecc..

Con la Direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, viene introdotto il principio della programmazione e pianificazione e della prevenzione, insieme alla massima sicurezza tecnologicamente possibile. La protezione della salute e sicurezza dei lavoratori passa attraverso l’obbligo di valutare i rischi a cui sono esposti durante il lavoro.

D.Lgs 626/94

La direttiva sarà recepita nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626. La tecnica, l’organizzazione e l’uomo, diventano i tre cardini della moderna prevenzione.
Dopo cinquanta anni viene superato un ordinamento basato essenzialmente sulla prevenzione tecnologica e l’uomo è posto al centro della nuova sicurezza.

Il Decreto introduce l’obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi.
Tra le novità: il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza eletto dai lavoratori, il servizio di prevenzione e protezione e il principio dell’autotutela per i lavoratori. L’art. 5 disponeva che “Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella elle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro“. Concetto ripreso anche dal D.Lgs 81/2008

Nel corso degli anni il D.Lgs 626/94 è stato modificato più volte poi abrogato dal D.lgs 81/2008.

Il testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 noto anche come “testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (acronimo TUS) è stato emanato in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 e ha riformato, riunito e armonizzato, anche abrogandole, diverse precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Definisce le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e codifica la gestione della sicurezza attraverso: la valutazione dei rischi; l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate; il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere.

Il TUS è in vigore dal 15 maggio 2008 e si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio con le eccezioni e limitazioni previste dallo stesso decreto.

Note ———————————–

(1) Ippocrate di Coo; Coo, 460 a.C. circa – Larissa, 377 a.C. è stato un medico, geografo e aforista greco antico, considerato il padre della medicina. Egli rivoluzionò il concetto di medicina, tradizionalmente associata con la teurgia e la filosofia, stabilendo la medicina come professione. In particolare, ebbe il merito di far avanzare lo studio sistematico della medicina clinica, riassumendo le conoscenze mediche delle scuole precedenti, e di descrivere le pratiche per i medici attraverso il Corpus Hippocraticum e altre opere. (wikipedia)

(2) Georg Agricola (o Georgius, o Gregorio) (Glauchau, 24 marzo 1494 – Chemnitz, 21 novembre 1555) è stato uno scienziato e mineralogista tedesco. È conosciuto come il padre della mineralogia. Il suo vero nome era Georg Pawer (o Georg Bauer); Agricola è la versione latina del suo nome, dato che Bauer significa contadino. (Wikipedia)

(3) Bernardino Ramazzini (Carpi, 4 ottobre 1633 – Padova, 5 novembre 1714) è stato un medico, scienziato, accademico e scrittore italiano. A Ramazzini è oggi riconosciuto l’attributo di fondatore e padre della medicina del lavoro. (Wikipedia)