Certificazione dei contratti per operare nei luoghi confinati

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In attesa delle modifiche al D.P.R. n. 177/2011 l’INL ritiene che debba essere osservata una interpretazione “letterale” dello stesso D.P.R. riguardo l’obbligo di certificazione dei contratti per operare nei luoghi confinati e in ambienti sospetti di inquinamento.

La normativa di riferimento per operaree nei luoghi confinati e gli ambienti sospetti di inquinamento

Nel 2011 il legislatore, anche sull’onda dei continui incidenti avvenuti nei luoghi confinati e negli ambienti sospetti di inquinamento, emise il DPR 14 settembre 2011, n. 177 – Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Obiettivo del legislatore era quello di disciplinare, in modo specifico, un’attività che si svolge in quasi tutti i settori e che, in caso di incidente quasi sempre causa più di una vittima.

L’articolo 2 del DPR 177/2011 indica i requisiti che le imprese devono avere per operare nei luoghi confinati e negli ambienti sospetti di inquinamento e, tra questi, anche la presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro che deve avere un’esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Tale personale deve essere assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oppure anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L’esperienza triennale deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto.

Le note dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla certificazione dei contratti

Quali contratti di lavoro certificare?

Con una prima circolare ( la n. 694 del 24/1/2024) l’INL aveva ritenuto di fornire chiarimenti riguardo che L’INL aveva ritenuto di chiarire che “nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto“. Indicazioni che, invece di chiarire, determinavano maggiori incertezza interpretative.

L’ulteriore chiarimento. Con una seconda circolare ( la 1937 del 7 /3/2024) l’INL ha comunicato che per quanto riguarda gli obblighi di certificazione dei contratti, suscettibili di diverse interpretazioni, “ha ritenuto opportuno proporre una modifica dello stesso D.P.R. n. 177/2011, la cui attuale formulazione è indubbiamente suscettibile di diverse interpretazioni” e ritiene che, “nelle more degli esiti di tale iniziativa, debba essere osservata una interpretazione “letterale” dello stesso D.P.R. n. 177/2011 secondo la quale sono oggetto di certificazione ai sensi del Titolo VII, Capo I – recante “Certificazione dei contratti di lavoro” – del D.Lgs. n. 276/2003, esclusivamente i contratti di lavoro c.d. “atipici” e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

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