Esercizi commerciali: requisiti dei luoghi di lavoro e tutela dei terzi

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Gli esercizi commerciali sono luoghi di lavoro in cui trova applicazione la normativa prevenzionale, anche a tutela dei terzi presenti nell’ambiente lavorativo.

Luoghi di lavoro

Le disposizioni contenute nell’allegato IV del D.lgs. 81/2008 “Requisiti dei luoghi di lavoro” trovano la loro applicazione anche all’interno degli esercizi commerciali. Il principio è stato ribadito dalla Cassazione in una recente decisione riguardante un incidente avvenuto in un esercizio commerciale nel quale un minore aveva urtato contro una vetrata mandandola in frantumi.

Il Tribunale di Ancona aveva confermato la sentenza emessa dal Giudice con la quale la titolare dell’esercizio era stata assolta per insussistenza del fatto dal reato previsto dall’art. 590 cod. pen. (lesioni personali colpose) per aver omesso di segnalare con apposita vetrata la separazione tra l’intero e l’esterno del locale e comunque non installato una vetrata antisfondamento.

Il giudice di pace aveva ritenuto “che non sussistesse alcun precetto normativo che imponesse di dotare l’esercizio commerciale di una vetrata antisfondamento e che la presenza dell’ostacolo era stata idoneamente segnalata mediante tendaggi e adesivi di vario genere collocati sulla vetrata stessa, mentre l’evento era da ascrivere alla condotta imprudente del minore e delle persone tenute alla relativa vigilanza”.

Il Tribunale aveva confermato la decisione del giudice di pace ritenendo non vincolante l’applicazione delle norme UNI 7697 e 1260 (riguardanti i criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie) e la non applicabilità agli esercizi commerciali delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2008.

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso presentato dalle parti civili e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona

Requisiti dei luoghi di lavoro e tutela dei terzi

La Cassazione ha ribadito il principio in base al quale nella nozione di “luogo di lavoro”, rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità – sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro – della struttura in cui essa si svolge e dell’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa.

Nel caso specifico ne consegue che le relative prescrizioni – con specifico riferimento a quelle contenute nel d.lgs. n. 81/2008 – devono essere applicate anche all’interno del predetto esercizio commerciale. Specificatamente trovano applicazione le disposizioni contenute nell’allegato IV, recante norme attinenti ai «requisiti dei luoghi di lavoro»; tra cui, in particolare, quella contenuta al punto 1.3.6.

Ricordiamo che il punto 1.3.6 dell’allegato IV riguarda le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi.

La Cassazione ha anche ricordato il principio in base al quale le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell’interesse di tutti, perfino degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa. In caso di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 (Rapporto di casualità) e 41 (Concorso di cause) cod. pen.

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