Sicurezza sul lavoro: numero massimo dei partecipanti ai corsi di formazione

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Il numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli in cui vengono stabiliti criteri specifici, è di 35 persone.

L’interpello

L’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha chiesto il parere alla Commissione Interpelli riguardo il nomero massimo ammissibile ai corsi di formazione sulla sicurezza degli studenti equiparabili ai lavoratori. Nello specifico l’Università chiedeva, facendo riferimento al punto 5-bis dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2021, se era possibile estendere il limite massino fino a 100 pertecipanti.

Nella premessa della risposta la Commissioni Interpelli, oltre a puntualizzare l’obbligo del datore di lavoro di assicurare a ogni lavoratore un formazione sufficiente ed adeguata, precisa che questa deve essere erogata con le modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Gli ACSR indicati sono: quello del 21 dicembre 2011 e quello 7 luglio 2016. La commissione ricorda anche l’Accordo previsto dallo stesso articolo 37 che doveva essere emanato entro il 30 giugno 2022 con l’obiettivo di accorpare, rivisitare e modificare gli accordi esistenti. Dopo due anni l’Accordo non è stato ancora emanato.

Il parere della Commissione Interpelli

Allo stato attuale, per quanto attiene il numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione, la Commissione indica che occorre far riferimento a quanto previsto dal punto 12.8 dell’allegato V dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.

Il punto 12.8 dell’allegato V dell’Accordo del 7 luglio 2016 stabilsce che: “In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali che vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di pertecipamnti ad ogni corso pari a 35 unità.”

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Per approfondire

  • Interpello 2/2024 – Questito in materia di formazione (art.37 comma 2 del DLgs.81/08) relativa al numero di partecipanti ai corsi rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di “lavoratori equiparati”.
  • Dalla GUI – ACCORDO 21 dicembre 2011 – Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  • Dalla GUI – ACCORDO 7 luglio 2016 – Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.