Agenti fisici, nuove indicazioni per la prevenzione del rischio

Pubblicate le indicazioni operative del Coordinamento Tecnico delle Regioni e Province Autonome – INAIL – ISS per l’applicazione del Titolo VIII “Agenti Fisici” del D.Lgs. 81/08. Il documento aggiorna ed amplia i contenuti per risolvere i più comuni quesiti che vengono proposti ai professionisti del settore, in relazione alla valutazione e prevenzione del rischio derivante da Agenti Fisici.

Le indicazioni sono raccolte sotto forma di “FAQ” nei documenti monotematici:
Parte 1- Titolo VIII Capo I; Parte 2 – Radiazione Solare; Parte 3 – Microclim – Parte 4: Rumore -; Parte 5 – Vibrazioni.

Valutazione dei rischi

Il documento di valutazione dei rischi da agenti fisici costituisce una sezione del Documento di Valutazione di tutti i Rischi per la salute e sicurezza presenti nell’ambiente di lavoro. La valutazione del rischio deve essere supportata dalla Relazione Tecnica redatta dal personale qualificato, che deve essere allegata al DVR.

La valutazione del rischio dovuto all’esposizione a un agente fisico deve tener conto delle sorgenti, della loro ubicazione, delle loro caratteristiche di emissione, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, delle condizioni di esposizione, deve riportare le mansioni o i gruppi omogenei cui il rischio è associato ed identificare i lavoratori esposti.

Il Documento deve riportare le misure di prevenzione e protezione già in essere, deve indicare il programma delle misure atte a garantire nel tempo il mantenimento e miglioramento dei livelli di salute e sicurezza, le relative procedure aziendali e i ruoli dell’organizzazione che vi debbono provvedere in possesso di adeguate competenze, formazione e poteri.

La valutazione del rischio deve essere effettuata e riprogrammata almeno ogni quattro anni e ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria o la revisione della normativa rendano necessaria la sua revisione.

Informazione e formazione

Il datore di lavoro deve provvedere, come previsto dagli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, che i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti siano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi.

Qualora il rischio da agente fisico non possa essere evitato, o sufficientemente ridotto, il datore di lavoro, oltre a fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale, ha l’obbligo di informare e formare il lavoratore in merito alla loro funzione ed al loro corretto utilizzo, e, se necessario, a seconda della categoria cui appartiene il DPI stesso, assicurare anche l’addestramento all’uso (art. 77 commi 4 e 5 del D.Lgs. 81/08).

Le nuove indicazioni operative sostituiscono la revisione del 2014 in relazione alla valutazione dei rischi derivanti da RADIAZIONI SOLARI; MICROCLIMA; RUMORE; VIBRAZIONI

Le Linee di Indirizzo di per la valutazione e la prevenzione del rischio derivante da Campi Elettromagnetici (Titolo VIII Capo IV) elaborate dal Gruppo Tematico Agenti Fisici del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con INAIL ed ISS sono state approvate in data 26/06/2019 e sono consultabili on line alla sezione CEM-FAQ del Portale Agenti Fisici

Fonte: Portale agenti fisici

Per approfondire:

Portale Agenti fisici: Indicazioni operative per la prevenzione per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 – Rev. 01