La formazione dei lavoratori per la sicurezza

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Ogni lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata riguardo i rischi e le misure di prevenzione e protezione riferiti alla mansione, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, è quanto prevede il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.

La formazione nel sistema prevenzionistico aziendale

La formazione dei lavoratori, prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81, ha un ruolo fondamentale nell’ambito della sicurezza in quanto può ridurre le occasioni di rischio, ossia la probabilità che possa accadere un evento dannoso correlato a scelte organizzative e a comportamenti lavorativi impropri, scorretti o sbagliati.

Nell’ambito della sicurezza è previsto in modo esplicito che il lavoratore debba avere una sufficiente e adeguata formazione in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni1 , in maniera tale da renderlo edotto sui rischi inerenti ai lavori a cui è addetto.

Il datore di lavoro, tra l’altro, è anche l’obbligato ad individuare le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto della formazione

L’accordo Stato regioni del 21 dicembre 20112 prevede per i lavoratori un percorso formativo articolato in due moduli: la formazione generale e la formazione specifica.

La parte generale non deve essere inferiore a 4 ore per tutti i settori e deve consentire di conoscere i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

La parte specifica deve avere una durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

La durata minima della formazione specifica è in base alla classificazione dei settori di rischio (ATECO 2002-2007): 4 ore di formazione per i settori di classe di rischio basso; 8 per quelli di rischio medio e 12 per quelli di rischio alto.

I rischi vanno trattati secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio.

Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione.

Formazione particolare e aggiuntiva è prevista per il preposto ( otto ore) e specifica per il dirigente (durata minima di sedici ore che sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori).

Al termine del corso, con una frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, è prevista una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

La formazione dei lavoratori per la gestione delle emergenze

I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.

Quando deve essere fatta la formazione dei lavoratori

La formazione deve avvenire in occasione:

  • della costituzione del rapporto di lavoro o dell’utilizzazione quando si tratta di somministrazione di lavoro;
  • del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  • della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

In base all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.

L’aggiornamento

La formazione dei lavoratori deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi, con riferimento a quelli individuati nella valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.

L’attuale normativa prevede un aggiornamento dei lavoratori di almeno 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio da effettuarsi ogni 5 anni

L’aggiornamento deve riguardare significative evoluzioni, innovazioni pratiche e approfondimenti . Potranno riguardare: approfondimenti giuridico-normativi; argomenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Per i preposti è previsto un aggiornamento di almeno 6 ore ogni due anni e per i dirigenti un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore. Sia per i preposti che per i dirigenti l’aggiornamento dovrà essere in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Diritto alla formazione

La formazione rientra, insieme all’informazione e l’addestramento, tra le misure generali di tutela.

Il datore di lavoro deve assicurare che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza e i lavoratori devono partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

Sono previste sanzioni, sia per il datore di lavoro e i dirigenti che per i lavoratori, nel caso di violazione degli obblighi relativi alla formazione.

La formazione può essere erogata con la modalità in presenze e quando consentito con la modalità a distanza attraverso la videoconferenza in modalità sincrona e con al modalità e-learning.

Le sanzioni

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per inadempienze relative agli obblighi di formazione dei lavoratori (D.Lgs, 81/2008, art. 55, comma 5, lettera c). Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati. (D.Lgs, 81/2008, art. 55, comma 5, comma 6-bis).

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 per inadempienze agli obblighi di fornire ai dirigenti e ai preposti un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs, 81/2008, art. 55, comma 5, lettera c). Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati. (D.Lgs, 81/2008, art. 55, comma 5, comma 6-bis).

I lavoratori che non adempiono all’obbligo di formazione sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 (D.Lgs, 81/2008, art. 59, comma 1)

I preposti sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro se non frequentano l’apposito corso di formazione  (D.Lgs, 81/2008, art. 56, comma 1, lettera b).

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Per approfondire

Note

  1. Secondo il diritto del lavoro la mansione è l’insieme delle attività, dei compiti e delle operazioni che un soggetto è tenuto a compiere nel contesto di un rapporto di lavoro. ↩︎
  2. Il Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modifica dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 ha introdotto alcune modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 tra cui la ridefinizione della a durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 giugno 2022. Alla data attuale l’Accordo non è stata ancora definito. ↩︎